Come Roma non è l'Italia, così la costituzione e il diritto di Roma non sono tutto il diritto italiano. E se noi vogliamo conoscere la nostra storia dobbiamo sceverar la storia d'Italia da quella di Roma, tenendo di questa il debito conto, sì, ma come parte di un tutto che è nato prima di lei, ha vissuto in modo diverso e separato da lei e che quando quella è morta — perchè Roma, come città antica, è veramente morta — non solo non si è spenta con lei, ma ha fornito gli elementi e i fondamenti della nuova costituzione. Noi dovremo studiare il nostro diritto, non soltanto contrapponendolo e distinguendolo da quello degli altri popoli stranieri, ma anche da quello di Roma stessa.
E valga il vero.
L'Hegel, con una ricerca poderosa, ha troncato il sogno così caro al Savigny della continuazione delle antiche curie romane nel consolato medioevale; pochi anni fa il Solmi ha fatto altrettanto per le corporazioni; dimostrando che le corporazioni medioevali non si riattaccano affatto a quelle del tempo romano.
Ma, diciamolo forte, con questo non si apre un baratro fra l'evo antico ed il medio. La continuazione esiste ed esiste ugualmente, ma deve essere ricongiunta alle primi origini della costituzione dell'Italia: dell'Italia, non di Roma.
Tali almeno le risultanze delle ricerche di questo studio. E se anche queste resultanze dovessero essere riconosciute inesatte o completamente errate; altre prove e più sicure si dovranno portare in suffragio di quest'asserzione.
Quando, abbandonato l'antico preconcetto per il quale si riteneva che le leggi langobarde dovessero considerarsi come depositarie del più puro diritto germanico; se ne intraprese un esame più accurato: apparvero in esse tracce non dubbie di un diritto che fu detto romano e giustamente, perchè emanato dagli Imperatori di Roma. Ma quest'espressione apparve ben presto troppo generica.
Il Nani rilevò che fra il diritto romano puro e l'Editto langobardo c'era stata una elaborazione della legge romana che aveva servito di tipo al legislatore langobardo. Ed il Tamassia, poco dopo, identificava questa elaborazione intermedia nella Lex Romana Visigothorum, più comunemente nota col nome di Breviario Alariciano, che è una riduzione ed un compendio del Codice Teodosiano; pur mettendo in rilievo che nell'Editto stesso si trovano tracce, oltre che di diritto visigoto ed ecclesiastico, anche di diritto giustinianeo e di un diritto che, sull'esempio del Brunner, chiamò volgare.
E contemporaneamente al Tamassia allo stesso scopo dedicava profonde e fruttuose ricerche il Del Giudice; mentre il Calisse dimostrava che il diritto classico italiano aveva mantenuto la sua fisonomia anche dopo la legislazione giustinianea, così sulle leggi langobarde come nei documenti di quel tempo.
Così a proposito della fiera ferita, degli sponsali sciolti per ingiustificato ritardo di un biennio ad effettuare le nozze, della perdita totale dell'usufrutto per parte della vedova passata a seconde nozze, dell'affrancazione dei servi, delle scritture contrattuali, delle forme degli atti e del numero dei testimoni, della mancipazione nella donazione e nella vendita, dell'uso frequentissimo di dichiarare cittadini romani i servi manomessi, della fiducia, del testamento, della falcidia.
E il quadro generale fu confermato col resultato degli studii del Tamassia sull'alienazione degli immobili, sul testamento del marito, sulla falcidia etc. e di quelli, numerosi, del Besta; mentre nuovi studii pubblicati e nuovi documenti messi in luce rivelano nuove tracce dell'antico diritto italiano, dalla mancipatio al diritto del passo necessario.