Orbene questo diritto, che qualche volta è stato detto teodosiano, è più propriamente italiano ed esso deve essere messo in relazione e completato con tutti gli altri elementi giuridici conservati dalle consuetudini, dagli statuti, dai documenti, e da ogni altro materiale, che ci ha serbato notizia della nostra vita giuridica.

Il Brunner ha chiamato diritto volgare questo diritto, che considerò come una modificazione, una storpiatura del diritto romano, per opera di elementi locali. L'espressione non è esatta e il suo pensiero non ha colto nel vero. Ciò che a lui parve un fenomeno particolare ed eccezionale è invece un fenomeno generale e complesso per il quale le norme giuridiche e le consuetudini delle varie regioni d'Italia sono state inquadrate dal diritto romano, ma non soprafatte e annientate. Dal diritto romano risulta infatti da un lato l'autonomia concessa alle varie regioni italiane — e questo è già qualche cosa per la storia della costituzione giuridica dell'Italia — e da un altro — e questo è infinitamente di più perchè è proprio l'ossatura intima della costituzione italiana — che le norme e le consuetudini locali ebbero un'importanza preponderante e devono esser considerate come l'elemento principale, il quale, nelle sue varietà regionali, è stato coordinato dal diritto romano, ma non distrutto.

La distruzione comincia più tardi: quando con la scuola di Bologna assurge al primo posto il diritto giustinianeo e questo diritto si diffonde e si applica in tutta l'Italia.

Storia italiana, dunque, fatta con elementi italiani.

Accettando, poi, almeno nelle linee generali, le conclusioni delle nostre ricerche si è tratti anche ad una altra considerazione, pur essa di metodo.

Se la città italiana ha conservato una fisonomia propria e durante l'epoca langobarda e quella franca è andata acquistando sempre maggiore importanza e consolidandosi in un assetto giuridico sempre più completo, tanto che l'evoluzione è terminata quando sono sbocciati i Comuni, quando cioè, l'Italia superiore e media è apparsa costituita di città libere; è chiaro che nè lo Stato, che ne ha permesso il primo e l'ulteriore sviluppo, nè la Chiesa, che per un tempo abbastanza lungo, per mezzo dei vescovi, ha tenuto il governo delle città, sono state le forze veramente direttive della società italiana di quel tempo: se avesse prevalso l'autorità regia, avremmo avuto una costituzione simile a quella franca; se avesse avuto il predominio l'autorità ecclesiastica, si sarebbe dovuto finire in qualche cosa di simile allo Stato della Chiesa. Dunque l'organismo più potente, l'elemento centrale della nostra storia e della nostra costituzione è la città.

Orbene se questo è, ne consegue che la città deve essere considerata come punto di riferimento e di partenza per la risoluzione dei più gravi problemi, che interessano la nostra storia giuridica.

Tutto il fenomeno storico della nostra costituzione si svolge intorno ai cardini della città; dunque è la città che ne è il centro e da questo centro si deve muovere.

Ma dire città val quanto dire elemento laico, elemento civile, elemento italiano, chè la Chiesa è universale e lo Stato è rimasto per lunghi secoli straniero.

Auguriamoci che la storia d'Italia la facciano gli Italiani.