[14]. Bonfante P. Diritto romano. Firenze, Cammelli 1900. special. pag. 157 in cui sono raccolti i resultati di numerosi suoi lavori, diretti a chiarire questo punto importantissimo del diritto di Roma.
[15]. Il Cutrona (Circolo Giuridico 1904, pag. 218-228), in una sua indagine sulla proprietà agnatizia in Roma, sostiene che i diritti dei «filii familias» siano dei diritti riflessi a nessuno dei quali è data in tutela un'azione diretta: non che il figlio, nessuno, per esempio, avrebbe azione per impedire al padre di spogliare i suoi discendenti; indirettamente, però, l'assemblea, tutelando gli interessi della collettività, provvede agli interessi di questi figli. Ma, a parte l'esattezza di alcune comparazioni con altri popoli primitivi, il Cutrona si limita a mettere in luce il fatto, facilmente comprensibile, che l'organo tutore della collettività protegge indirettamente anche quei componenti che, pur non essendo con essa in immediato contatto, fanno parte integrante e vitale del nucleo sociale.
[16]. Il Mommsen, Disegno del diritto pubblico romano trad. Bonfante Milano, 1895 pag. 33, trova ozioso avanzar delle congetture sul rapporto tra le case di città in possesso privato e la partecipazione dei loro possessori agli agri gentilizi. A prescindere dal riflesso germanistico dell'idea della sors barbarica, che sembra inspirare questa frase, mi pare indubbio che il problema debba esser impostato diversamente. Nè la casa privata nè la partecipazione agli agri gentilizi sono elementi fondamentali di paragone: quella non ha valore se non in quanto custodisce e conserva i sacra; questa non è che una delle conseguenze, e forse non la maggiore, dei benefici che risentono coloro che formano l'assemblea deliberante dello Stato, per partecipare alla quale è necessaria la proprietà di quella determinata casa.
[17]. Festo. 247: Patres.... agrorum partes attribuerant tenuioribus ac si liberis suis.
[18]. Inquilinus — dice il De Marchi loc. cit. pag. 288 nota 28 — sta a «incola» come «libertus» sta a «libertinus» e si usò prima forse come contrapposto ad «exquilinus» ossia abitante delle «exquiliae» cioè della parte unita a Roma solo posteriormente. E ci si avvicina a Festo che definisce l'«inquilinus», come colui «qui eumdem colit focum vel eiusdem loci est cultor». L'unica idea contenuta nell'etimologia della parola è quella del domicilio. Infatti così l'«inquilinus» come l'«exquilinus» sono del pari esclusi dalla partecipazione alla vita pubblica.
[19]. Dallari G. Le nuove dottrine contrattualiste intorno allo Stato, al diritto ed alla società. Modena 1901. — Id. Il nuovo contrattualismo nella filosofia sociale e giuridica. Torino 1911.
[20]. La derivazione di moenia da munera mostra quanto ne dovevano esser gravosi la costruzione e il mantenimento.
[21]. Praetor indica veramente il capo dell'esercito, ma questo non è costituito che dai cittadini.
[22]. Willems loc. cit. pag. 48.
[23]. Pacchioni loc. cit. pag. 105-107.