[50]. Ibid. Addit. XI. 6257 (Aquilonia). — M. Lucceius C. F. IiiI vir aed. pot. piscinam purgandam et loricam imponendam de urbanorum opereis coeravit.

Cfr. anche IX. 3188. Anche la legge della colonia giulia genitiva (rub. 98) mostra che gli edili presiedevano alle opere pubbliche, ma mentre secondo essa a tali opere era obbligato chiunque «intra eius coloniae fines domicilium praediumve habet», qui al contrario sono obbligati soltanto gli urbani, cioè quelli che abitano entro le mura.

[51]. Corp. 1. Lat. IX. 2855 (Histrium). — Huic ... (M. Baebis ... Svetonio Marcello) ... decuriones funus publicum statuam equestrem clipeum argenteum locum sepulturae decreverunt et urbani statuam pedestrem.

[52]. Corp. I. Lat. IX. 2835. — Herculi ex voto aram L. Scantius L Lib. Modestus VI vir Mag. Larium August. Mag. Cerialium Urbanorum. L. d. d. d. — Addirittura tipico è il caso dell'iscrizione di Aventicum (cfr. Inscr. Helvet. 155).

[53]. A Rimini, per esempio, al tempo della colonia romana esistevano tutti e quattro i borghi corrispondenti alle quattro porte. Cfr. Tonini L. Rimini avanti il principio dell'era volgare. Rimini, 1848, pag. 75. E gli esempi si potrebbero addurre numerosi a dismisura. Costrettovi dall'economia del lavoro non ho potuto dare che un cenno fugacissimo di questo fatto, completamente ignorato dagli storici di Roma e del suo diritto, quantunque di importanza fondamentale: mi riservo di tornarci con maggiore ampiezza in una trattazione a parte per la quale ho già raccolto molto materiale.

[54]. Altre ragioni, oltre quelle dello Zdekauer, si possono addurre contro l'opinione mommseniana.

Il pomerio è un luogo sacro — effato — non perchè sia dentro le mura, ma perchè è dentro il cerchio dei mille passi i quali costituiscono un limite sacrale determinato così esattamente che entro di esso ci sono i cittadini: fuori gli altri.

Il Manenti — Jus ex scripto e jus ex non scripto — in Studi Senesi 1906 vol. I pag. 247-48 — studiando la genesi dell'«jus civile», ha affacciata l'ipotesi che il diritto della «civitas» sia stato considerato come l'«jus proprium civitatis» in contrapposto non al diritto di altri popoli, ma ai costumi gentilizi dei gruppi antecedenti alla «civitas» romana e cioè in contrapposto al diritto primitivo di quei complessi tribali e gentilizi di stirpe diversa dai quali fu composta l'«urbs». Io accedo in linea generale alla sua opinione; ma ritengo indispensabile limitarla nel tempo alla costruzione delle mura e nello spazio ai «mille passus», che chiudevano i varii elementi nell'ambito preciso di un formidabile crogiuolo.

[55]. Detlefsen. Das Pomerium Roms und die Grenzen Italiens. Hermes. 1886 XXI.

[56]. Uelsen H. Das Pomerium Roms in der Kaiserzeit. Hermes. XXII, 1887.