[77]. I mancipes o praepositi non possono essere presi ab ordine (curia) nec a magistratibus (duumviri), ma preferibilmente devono essere scelti fra i veterani che ne siano degni e si mostrino idonei. Cod. Iust. XII. 41. 7. in cui è riportata la disposizione di Onorio e Arcadio dell'a. 400 (Cod. Theod. VIII. 5. 84).

[78]. Fu istituito da Augusto, ma più tardi assunto a spese dello Stato da Nerva e Traiano, cfr. Bonfante P. Storia cit. pag. 449. e Hirschfeld O. Untersuchungen auf dem Gebiete dev röm. Verwaltungs Geschichte. — Berlin, 1876. pag. 98-108.

[79]. Marquardt I. loc. cit. pag. 132 e segg. a cui son da aggiungere le numerose notizie date da Gotofredo.

[80]. Patrimoniorum autem munera duplicia sunt: nam quaedam ex his muneribus possessionibus sive patrimoniis indicuntur, veluti agminales equi, vel mulae, et angariae atque verhedi. Dice Arcadio Charisio. Dig. IV. 4. 18 § 21.

[81]. Cod. Theod. VIII. 5. 1. Con Giustiniano solo per i coloni rimane in vigore la legge di Onorio e Teodosio per la quale «colonos munquam tìscalium nomine debitorum ullius exactoris pulsit intentio». Cod. Iust. XI. 47. 15.

[82]. Ibidem II. 30. 2.

[83]. Cod. Iust. X. 24. 1.

[84]. Cfr. Gotofredo nel commento alla leg. 4. tit. 5. libro VII. Angaria nel cod. teod. (cfr. VI. 39. 2 e 5; e VIII. 5. 23) indica propriamente il servizio di trasporto fatto con carri tirati da buoi (due paia, secondo le disposizioni di Costantino, andate, però, assai presto in disuso): mentre la rheda era tirata da 8 mule nell'estate e da 10 nell'inverno e il birotum da tre (Cod. Theod. VIII. 8. 5. e Cod. Iust. VIII. 5. 3.). E tale si mantiene anche dopo: cfr. Cod. Iust. I. 2. 11 nov. XVII. 9 e nov. CXXVIII. 22 e il passo di Procopio (Historia arcana XXIII) riportato dal Leicht nei suoi Studi sulla proprietà fondiaria nel medio evo. II. Oneri pubblici e diritti signorili. Verona Padova. Drucker. 1907. pag. 46 nota 2.

Parangaria era l'angaria prestata su una via diversa da quella pubblica ed in cui mancavano le «stationes» a distanze determinate e regolari.

A questo «cursus clabularis» prestavano gli animali i provinciali (Cod. Iust. VIII. 5. 2, 5, 22.) mentre al cursus davano solo le operae.