[85]. Cod. Iust. XI. 48. 4.
[86]. Cod. Theod. 14. 1. XI.
[87]. Ibidem leg. 26.
[88]. Leicht P. S. Studi cit. pag. 10-11.
[89]. Questa conlatio equorum si faceva «pro rerum necessitate, ut instrueretur usus armorum, castrensi usu efflagitante» (cfr. Paratitl. di Gotofredo lib. XI. 16.) ed era ben differente dal cursus publicus.
[90]. Cod. Theod. XI. 17. 1.
[91]. Così Schulten A. Die römischen Grundherrschaften eine agrarhistorische untersuchung. Weimar. 1896. pag. 2-12.
Però la rigidità delle sue asserzioni deve esser limitata dalle giuste riserve che fanno l'His. Die domänen der römischen Kaiserzeit. Leipzig. 1896. pag. 115-117 e Beaudoin E. Les grands domanes dans l'empire romain d'après des travaux recents. Nouv. Rev. Histor. de droit franc. et étrang. 1907. e segg. pag. 549 e segg. e Savagnone F. G. Le terre del Fisco nell'impero romano. Palermo. 1902. cap VI. pag. 188 e segg. e cap. IV. pag. 758 e segg.
[92]. Cfr. Vassalli F. E. Concetto e natura del Fisco. Estr. Studi Senesi vol. XXV sopra tutto § 5, pag. 27-31 in cui studia la formazione del fisco imperiale e la sua individualizzazione.
[93]. Vassalli loc. cit. ritiene che anche il concetto di fisco indichi semplicemente una personalità di diritto privato ed ha ragione in linea generale; ma una più esatta valutazione dell'elemento giurisdizionale non soltanto esterno — l'unico che egli abbia considerato — cfr. pag. 57 e 58, — ma anche interno, avrebbe ridotto questo concetto ai suoi giusti limiti e ne avrebbe mostrato la rapida compenetrazione di elementi pubblici e come non sempre esso si presenti quale persona giuridica di diritto privato. Cfr. infatti Leicht loc. cit. pag. 29-32.