[94]. Dig. L. 6. 5 § 11. Coloni Caesaris a municipalibus muneribus liberantur ut idoneiores praediis fiscalibus habeantur.

[95]. Cod. Theod. I, 32. 7.

[96]. Con questi coloni sono completamente assimilabili i coloni homologi — Cod. Th. XI. 24. 6. more gentilitio adscripti vicis — non quelli adscripti dominis — con le donne dei quali Valentiniano e Valente proibirono nel 370 ogni connubio (ibidem III. 1. 24) e che essendo barbari, gentiles, erano addetti alla difesa dei valli e dei fossati, avevano in compenso una terra da coltivare a certi patti: oppure con certe condizioni — more gentilitio — veniva loro affidata dallo Stato, al quale appunto corrispondevano le imposte, una terra da coltivare.

[97]. XI, 7. 2.

[98]. Loc. cit., pag. 10-11.

[99]. Con questa legge concordano e si coordinano la leg. ult. de executor, et exactor, la leg. 31 de annona et tributis e la leg. 186 de decurionibus.

[100]. Oltre il notissimo passo di Frontino ed. Lachmann pag. 53, 7. «Habent autem in saltibus privati non exiguum populum plebeium et vicos circa villam»; cfr. Schulten A. loc. cit. pag. 45-46.

[101]. Quei tributarî di cui parla la legge giustinianea sono i discendenti di quelli che nella legge teodosiana son detti possessori e nel rifacimento tribonianeo sono chiamati rusticani. E contemporaneamente comincia un lento moto di progressivo elevamento che si compie dal basso per il quale i coloni si trasformano in enfiteuti. Cfr. Solmi A. Storia del diritto italiano. Milano. 1909. pag. 89. Io condivido l'opinione del Fustel de Coulanges. Histoire des institutions politiques de l'ancienne France. Paris. 1889. pag. 601 che on appellait tributarii dans la langue du quatrième siècle, les hommes qui coltivaient le sol sans en avoir la propriété et sous condition d'en payer une redevance.

A torto F. Thibault. L'impôt direct dans les royaumes des Ostrogoths, des Wisigoths et des Burgundes. Nouv. Rev. Hist. de droit franc. et étr. XXVI. 1902. ritiene che la parola «tributarius» della leg. 12. Cod. Just. XI, 48 (servos, vel tributarios, vel inquilinos apud dominos suos volumus remanere) indichi solamente i coloni: essa indica tutti quei «residentes in terra aliena» che non erano servi o inquilini: i coloni ne formavano la massima parte, non la totalità. E a minor ragione egli ricorda a questo proposito i passi di Cassiodoro nei quali «tributarius» indica colui che paga il «tributum» ossia il possessor. Quello è un rapporto di diritto privato: questo di diritto pubblico. Invece mostra giustamente la discendenza diretta del «tributum» pagato dai coloni nel secolo ottavo, dal «tributum» dei possessores romani. Thibault. F. L'impôt direct et la propriété foncière dans le royaume des Lombards. Nouv. Rev. Hist. XXVIII. 1904 pag. 181, 82.

[102]. Lo mostra chiaramente il tit. del Digesto De officio Procuratoris Caesaris vel Rationalis.