Risposta,

La sacra penitenzieria, ponderate naturalmente le proposte questioni, risponde alla 1.ª:

«Allorquando tutta la disordinatezza degli atti conjugali provenga dalla malizia dell'uomo, il quale, invece di consumare l'atto, si tira indietro e spande il suo seme fuori della vagina della moglie, questa può, dopo le debite ammonizioni invanamente fatte e qualora il marito insista minacciandola di percosse o di morte, può, senza peccare,—come insegnano autorovoli teologi—prestarsi passivamente all'atto conjugale, a patto però, che in questi casi essa non faccia che tollerare semplicemente il peccato del marito: essa ha quì un grave motivo che la scusa, imperocchè la carità, che pure l'obbliga a far resistenza, non l'obbliga cionompertanto fino ad esporsi a tanto gravi molestie

Alla 2:ª poi e alla 3.ª questione risponde: Che il confessore si richiami alla mente l'adagio: le cose sante si devono trattare santamente; che ponderi bene le parole di S. Alfonso de' Liguori, uomo dotto ed espertissimo in tali cose, il quale così dice nella sua Pratica del Confessore §. 4, n.° 7:—«Relativamente a certi peccati dei conjugi riguardato al debito coniugale, il confessore non è ordinariamente obbligato di tenerne speciale parola, nè conviene farne interrogazioni: a meno che non si tratti della moglie; per chiederle; nel modo il più modesto possibile se ella abbia reso il debito coniugale…. Sul resto, taccia; parli soltanto se sarà interrogato—e finalmente che non ometta di consultare attri provetti Autori.»

«Dato in Roma, l'8 giugno 1842.»

Le suaccennate parole di S. Alfonso de' Liguori trovansi nella ediz. XI° in 4° al § suindicato, ma non al N.° 7, ma al 41.

Notiamo dunque che la Sacra Penitenzieria: 1.° suppone che l'azione del marito il quale fa abuso del matrimonio, è azione per sè stessa mortalmente cattiva; 2° ammette che la norma indicata da S. Alfonso de' Liguori è prudente, e che i confessori la possono tranquillamente adottare.

I confessori quindi si astengono cautamente—e specialmente i più giovani—da interrogazioni indiscrete e che recano grave molestia ai conjugi: operino e parlino con molta prudenza, senza però ledere mai la verità colle loro risposte, nè assolvere indebitamente il penitente ch'essi hanno la coscienza ch'ei sia in peccato mortale; ma non sieno però nemmeno troppo solleciti a ritenere il penitente privo di quella buona fede che talora toglie al peccato la gravezza mortale. Ad ogni modo, si procuri d'indurre i coniugi a vivere santamente nel matrimonio.

La moglie procuri colla forza delle blandizie, con tutti i segni dell'amore, colle preghiere, colle esortazioni, di persuadere il marito a compiere l'atto coniugale colle debite regole, se no, di astenersene completamente, e vivere da cristiano. L'esperienza prova che molte mogli sono riuscite in questo modo a persuadere i loro mariti.

Si domanda: 1. Se la moglie può chiedere il debito coniugale al marito, quando ella sappia che esso ne abuserà.