R. Molti teologi rispondono affermativamente, perchè essa ne ha diritto, e del suo diritto usa. Così Pontius, Tamburinus, Spover ecc. Ma altri e più rettamente, come risulta da quanti abbiamo detto, richiedono un grave motivo affinchè essa possa lecitamente chiedere il debito coniugale, perchè altrimenti offrirebbe al marito un'occasione prossima di peccare; difficilmente poi potrà presentarsi questo motivo quando essa può trovare altri mezzi per vincere la tentazione. Ma, dato infatti il grave motivo, per esempio, la difficoltà di vincere la tentazione, essa non peccherebbe affatto, imperocchè è permesso di domandare con retto intendimento e per gravi motivi una cosa buona in sè, a quegli che la può dare senza peccare, abbenchè questa cosa, per l'abuso che se ne farebbe, non si possa dare senza cadere in peccato: per questa ragione è permesso chiedere i sacramenti da un sacerdote indegno, un prestito di un usuraio, il giuramento da un pagano, ecc. quando vi sieno per far ciò sufficenti motivi.

Si domanda: 2. Se il marito possa versare il proprio seme fuori della vagina della donna, quando, per dichiarazione dei medici, la moglie non potesse se non con evidente pericolo di morte.

Rispondiamo, con tutti i teologi, negativamente, perchè il versare a quel modo il proprio seme è cosa contro natura, e detestabile. Se il pericolo della morte non è molto probabile, si consumi completamente l'atto, se poi il pericolo è moralmente certo, bisogna astenersene affatto. In questo caso non rimane ai coniugi altra via di salvezza che quella della continenza: è questa una condizione lagrimevole, ma non può essere mutata. Questi disgraziati sposi devono, se vogliono con più facilità rimanere continenti e vivere castamente, separarsi di letto.

E' a notarsi che anche i fornicatori, gli adulteri, ecc., non possono opporsi alla generazione col lasciar volontariamente cadere il seme fuori della vagina della donna, perchè questa è sempre una cosa contro natura: circostanza d'altronde da doversi dichiarare in confessione.

§ V. Di coloro che peccano venialmente rendendo il debito coniugale.

1. Quando l'atto coniugale è un peccato veniale da parte del coniuge che l'ha domandato, per esempio, perchè lo domandò per sua voluttà, credesi che vi sia colpa a concederlo, a meno che non lo scusi qualche ragione, imperocchè altrimenti non si farebbe che somministrare materia al peccato. Se però la domanda è fatta in modo assoluto, è questa una ragione sufficente per giustificare il coniuge che rende il debito, imperocchè diniegandolo, sarrebbero a temersi risse, odii, scandali, pericoli più gravi di peccato ecc.

2. Se poi l'atto coniugale è venialmente cattivo per la cosa in sè, per esempio, perchè, volendo pur far uso, quegli che lo domanda, delle parti naturalmente destinate a ciò, nondimeno vuole un modo o una posizione strana e venialmente cattiva, oppure vuole l'atto coniugale durante la mestruazione o la gravidanza, allora non lo si deve concedere se non c'è una ragione, essendo esso indecente. Sarebbe però una ragione sufficiente per rendere il debito conjugale richiesto, se, diniegandolo, avessero a temersi dei dispiaceri. Così Sanchez, l. 9, disp. 6, n. 6, S. Liguori, l. 6. n. 946 e molti altri citati da essi, contrariamente ad altri non pochi i quali non ammettono che l'indecenza d'un atto, per quanto sia soltanto venialmente cattivo, possa essere cancellata da ragione qualsiasi: la menzogna, per esempio, (dicono essi), non può essere mai giustificata dalla necessità.

Non c'è però parità fra i due casi: la menzogna è cattiva per natura sua, ma così non è della richiesta del debito conjugale, la quale poi, nel caso nostro, può essere giustificata a detta di chiunque, da un ragionevole motivo: perciò sarebbe egualmente giustificato chi rendesse il debito conjugale richiestogli.

Dopo tutto, mi sembra più probabile l'opinione, che chi rende il debito, in questo caso, vada immune da ogni colpa.

Si domanda: 1. Se le mogli che non seppero mai procreare se non figli morti, possano ciononostante rendere o chiedere il debito coniugale.