R. Sanchez l. 7. disp. 102, n. 8, S. Liguori l. 6, n. 553 e molti altri dicono che la moglie in questo caso non pecca nè rendendo nè chiedendo il debito coniugale, imperocchè: 1. ella fa una cosa in sè lecita e alla quale ha diritto, mentrechè la morte del feto avviene per accidente e non può essere a lei imputata; 2. meglio è che possa nascere un essere con un peccato originale, di quello che non nasca alcuno, come procura di dimostrarlo ampiamente Sanchez; 3. qualche volta accade che una donna, dopo molti aborti, partorisca felicemente.

Sylvius però t. 4, p. 718, Billuart t. 19, p. 396, Bailly, ecc. dicono che la moglie non può chiedere, nè rendere il debito coniugale, quando sia moralmente certa che la prole non può nascere viva, perchè in questo caso diventa impossibile ottenere lo scopo legittimo e proprio del matrimonio. Questa opinione, così ristretta, ci sembra la più probabile e la sola da adottare. Gli Autori citati non dicono che in questo caso il peecato sia mortale, nè certo osiamo dirlo noi.

Si domanda: 2. Se la moglie la quale, secondo il giudizio dei medici, non può partorire senza manifesto pericolo di morte, sia obbligata di rendere il debito al marito, quando questi lo chieda insistentemente.

R. Noi abbiamo già provato che il marito in questo caso non può, per qualsiasi motivo, domandare alla moglie il debito coniugale: egualmente la moglie non può renderlo, perché essa non può disporre a sua voglia della propria vita. Tuttavia, il peccato non è mortale se non nel caso in cui il pericolo della morte sia evidente.

CAPO II.

Dell'uso del matrimonio.

In questo capo esamineremo:

1. Quando i conjugi peccano usando del matrimonio;

2. Come devono essere giudicati i contatti fra conjugi.

ARTICOLO I.—Quando i coniugi peccano usando del matrimonio.—I. Peccano mortalmente i coniugi, non quando il loro accoppiamento carnale avviene all'infuori della vagina della donna, o quando si spande, fuori della della stessa vagina e deliberatamente, l'umore spermatico; ma altresì, quando cominciano essi l'accoppiamento carnale nelle parti deretane colla intenzione di consumarlo poi nella vagina femminile imperocchè qui essi ricorrono ad un mezzo che è in tutto sconveniente, e siccome questo mezzo tende per sè stesso a far spargere il seme fuori delle parti sessuali della donna, così esso non è, infine, se non una sodomia. Così Sanchez l. 9, disp. 17, n. 4, S. Liguori l. 6, n. 916, e molti altri da essi citati.