Alcuni teologi asseriscono che un sacerdote che porta con sè la divina Eucaristia non commette sacrilegio, se internamente o esternamente pecca contro la castità, semprechè non ci sia disprezzo al Sacramento stesso. Ma molti alrri dicono essere esso reo di sacrilegio, perchè colle cose sante bisogna comportarsi santamente; e in questo caso il sacerdote si comporta verso il Santo dei Santi non santamente ma orribilmente.

Egualmente, il prete che amministra i Sacramenti, che celebra la messa, o coperto dei sacri indumenti sta per celebrarla, ovvero sta scendendo dall'altare, e si abbandona volontariamente aila polluzione o si diletta con altri piaceri venerei, è colpevole di doppio sacrilegio. San Liquori, l. 3, n. 463.

P. Concina va più in là e sostiene, contro molti teologi, che quegli il quale porta con sè reliquie di Santi si fa reo di sacrilegio se esternamente o internamente pecca contro la castità, imperocchè—egli prosegue—si tratti di reliquie o di sacra Eucaristia, la ragione è sempre la stessa, colla sola differenza che un sacrilegio sarà più grave dell'altro.

Parecchi opinano altresì che il peccato della carne contenga la peccaminosità del sacrilegio se vi ha la circostanza del giorno domenicale o feriale. Ma molti altri negano questa specie di sacrilegio oppure dicono ch'essa non è mortale, e che perciò non è necessario di determinarla in confessione, pel motivo che il precetto della santificazione del giorno domenicale non è veramente violato da atti di quella natura.

APPENDICE

DEI PRETI PROVOCATORI DI TURPITUDINI.

Tutti coloro che amano la gloria del Signore e che hanno a cuore l'onore della Chiesa devono essere compresi d'angoscia udendo che v'hanno preti, e, quel che è più, sacerdoti vincolati al servizio dell'altare, che si avvoltolano indegnamente nel fango;—che celebrano altissimi misteri, che tengono nelle loro mani l'Agnello immacolato, mentro sono ebbri d'ardori lascivi e si insozzano di turpissime macchie; che, preposti alla salvezza delle anime, le uccidono invece, convertendo il divino ministero ad essi affidato in istromento di perdizione. Chi è quegli che, vedendo tanto abbominio nei luoghi sacri, non inorridirà, e non tenterà con tutte le sue forze di estirparlo?

Molti Sommi Pontefici ordinarono che i penitenti denunciassero agli Inquisitori o ai Vescovi locali quei confessori che avessero tentato di sedurli a cose disoneste: così Paolo IV, 16 aprile 1561 Pio IV, 6 aprile 1564; Clemente VIII, 3 dicembre 1592; e Paolo V, 1608, pei regni di Spagna, Portogallo, ecc., ecc.

Gregorio XV, colla sua Costituzione del giorno 30 agosto 1622, ampiò queste disposizioni e le estese a tutti quanti i fedeli in Cristo; egli ordinò doversi denunciare quei sacerdoti che, sia al confessionale, sia in altro luogo destinato per ascoltare i penitenti, attendendo alla confessione, o fingendo di attendere ad essa, eccitassero a cose turpi, tenessero discorsi lascivi; ecc., ecc. Ed ordinò eziandio che i confessori avvertissero i penitenti di questo loro obbligo di denuncia.

Alessandro VII decretò, nel giorno 8 luglio 1630, che il penitente è obbligato a denunciare, anche senza avere premesso un fraterno rimprovero o altra ammonizione, e nel giorno 24 settembre 1655 condannò due proposizioni che contenevano insegnamenti a ciò opposti.