La sacra Congregazione del santo Ufficio rispose nello stesso senso, negli anni 1707 e 1727.

Infine Benedetto XIV nella Costituzione Il Sacramento della penitenza, 1 giugno 1741, statuì;

1. Doversi denunciare, e punire secondo le circostanze, tutti coloro che, nella confessione, o col pretesto della confessione, tenessero discorsi lascivi, o eccitassero a turpitudini con parole, con segni, con movimenti; con contatti, con scritti o con letture.

Doversi avvertire i sacerdoti incaricati di ascoltare le confessioni, ch'essi sono obbligati ad esigere dai loro penitenti la denuncia di coloro che in qualsiasi modo li avessero eccitati a cose turpi.

3. Egli vieta di denunciare, o di procurare di far denunciare da altri, come colpevoli, dei confessori innocenti; e se questa esecranda malvagità avvenisse, decretò che fesse un caso riservato a sè e ai suoi successori, a meno che non vi fosse pericolo imminente di morte.

4. Dichiara che i sacerdoti che si fossero macchiati di cotesto nefando delitto non potrebbero assolvere, nemmeno in tempo di giubileo, i loro complici, eccettuato il caso di morte imminente e di mancanza d'altro sacerdote; e se osassero di farlo, incorrerebbero nella scomunica maggiore, riservata alla Sede Apostolica.

Queste varie Costituzioni pontificie non furono mai pubblicate in Francia; perciò esse strettamente non obbligano, a meno che non ci fossero in contrario speciali statuti diocesani.

Nella nostra diocesi, un sacerdote complice di un peccato contro la castità commesso pubblicamente o di un'unione carnale, o di contatti impudichi, o di baci libidinosi non può mai assolvere da cotesti peccati il suo complice, eccettuato il caso di pericolo di morte imminente, o di non poter moralmente chiamare un altro prete approvato. Quegli che assolvesse contro questo divieto, rimarrebbe immediatamente sospeso e l'assoluzione data sarebbe nulla.

S'egli avesse soltanto internamente peccato, o se il penitente non pvesse acconsentito alle sue libidini, non perderrebbe per ciò il ministero della giurisdizione, ma sarebbe però conveniente ch'egli più non ascoltasse quel penitente, affine di evitare il pericolo. Egli poi non potrebbe assolvere un peccato di lussuria a cui avesse preso parte, prima d'essere sacerdote.

Questo enorme peccato però non è riservato ed è di competenza degli altri confessori approvati ad ascoltare indistintamente le confessioni; per ciò possono essi assolvere tanto il prete complice, quanto il sacrilego, che sieno bene disposti.