Si domanda se sia dovere naturale denunciare il sacerdote corrotto o il corruttore.

R. Bisogna intanto andar molto cauti a prestar fede a quelle donne che inconsideratamente accusano sacerdoti al tribunale della penitenza, imperocchè più volte se ne son viste calunniare atrocemente dei preti innocenti per invidia, per odio, per gelosia, o per altro perverso motivo. Si deve dunque pesare prima con maturo esame le circostanze riguardanti la persona, l'accusa, e il preteso delitto ed occorre vietare che il complice si abbocchi con questo confessore.

Ma se, tutto pesato sulla bilancia del santuario, risulta che il sacerdote è reo, si deve esaminare se si tratta di colpe di antica data, una o più volte commesse e già espiate, ovvero se si tratta d'un abitudine a commettere questo genere di peccato o ad eccitarlo in altri o d'una qualsiasi altra colpa che mostri un uomo di perduti costumi. Nel primo caso, non è obbligatoria la denuncia perchè si suppone, e ragionevolmente si presume, che più non esista il male, nè sia per rinnovarsi; nè v'ha d'altronde ragione sufficiente per ledere la riputazione di un sacerdote.

La difficoltà sta nel sapere se nel secondo caso, esista l'obbligo naturale di fare la denuncia.

PROPOSIZIONE.—Quegli il quale sa che un sacerdote, un prete qualunque, vive in modo vergognoso, o eccita altri a cose turpi è obbligato dalla legge naturale a denunziarlo al vescovo o al vicario generale.

PROVA—Tutti i teologi insegnano trattando della corruzione che un delitto segreto deve essere denunciati al superiore, sia per correggere il colpevole, sia per stornare un male che minaccia il pubblico e i privati: così devono denunciarsi, anche senza previa ammonizione, gli eretici che spargono l'errore, i ladri, i masnadieri, i traditori della patria, gli avvelenatori, i farmacisti che vendono a chiunque sostanze velenose, i falsificatori di monete, i corruttori di giovani e di ragazze, i congiurati a dar morte a qualcuno, ecc., ecc. Ora non c'è dubbio che un prete il quale commette queste enormi ignominie cagiona a sè stesso rovina, alle anime perdizione, e alla religione discredito.

Per queste ragioni, la Chiesa, prima dell'ordinazione, annuncia ai fedeli astanti, a nome del Pontefice, che «se alcuno ha qualche cosa contro gli ordinandi si mostri e—con Dio e per Dio parli con tutta fiducia.» (Pont. Rom.)

E' per ciò che in molte diocesi, il nome dei giovani che devono avere l'ordine sacro si pronuncia pubblicamente durante la solennità della messa, come si fa coi bandi matrimoniali, e ciascuno che conoscesse qualche impedimento all'ordinazione è obbligato a rivelarlo; dunque a più forte ragione, coloro i quali sanno che un sacerdote o un prete qualunque vive in modo vergognoso, o si fa eccitatore di cose turpi, devono parlare. Questa dottrina è espressamente insegnata da S. Tommaso, nella 4 sent. tit. 19, q. 2, art. 3, ove dice: «Se poi questo peccato tocca altri, deve essere denunziato al prelato, affinchè esso metta in guardia il suo gregge.»

Pontas, al vocabolo denunciare, caso 5, insegna la stessa cosa, benchè al vocabolo confessore caso 7, non risolva con eguale precisione un caso simile.

Si può obbiettare: 1. Che i superiori ecclesiastici, ordinariamente, non possono togliere il sacro ministero a un sacerdote così denunciato; 2. Che una tale denuncia rende odiosa la confessione; 3. Ch'essa espone i complici al pericolo dell'infamia e del vituperio; 4. Che tanto ripugna questa rivelazione ai complici, ch'essi spesso preferiscono di non accostarsi ai sacramenti della Chiesa. Perciò, tale denuncia non può essere prescritta che con molta prudenza.