R. alla 1. obbiezione. Nego la conseguenza Benchè un sacerdote così denunciato non posssa essere subitamente rimosso dal ministero sacro, per le mormorazioni, gli scandali ed altri mali che ne verrebbero, non è, per questo, inutile una tale denuncia. Avvertiti i superiori, lo sorvegliano, o lo fanno sorvegliare; lo interpellano, lo ammoniscono, lo esortano e gli ingiungono di fuggire ogni occasione di peccato e di allontanare l'oggetto dello scandalo: lo traslocano, e non gli conferiscono l'avanzamento che potrebbegli essere destinato. Se poi egli perdura nella sua depravazione, raccolgono nuove informazioni, e finalmente lo cacciano ignominiosamente dal santuario come se fosse una peste.
Alla 2. obbiezione. Nego la premessa: infatti, chiunque attentamente riflette a ciò che si deve pensare, davanti a Dio, d'un sacerdote corrotto e corruttore, tosto giudicherà essere egli un demone piuttosto che un ministro di Cristo e ch'egli vive più per perdere che per salvare le anime; e facilmente comprenderà che è obbligo naturale il denunciarlo, come si denuncerebbero i ladri e i masnadieri, a benefizio del prossimo. L'obbligo di denunciare i ladri e i masnadieri non rende certamente odiosa la confessione; egualmente non può essere resa odiosa dalla denuncia contro pravi sacerdoti.
Alla 3. obbiezione. Nego la premessa. La confessione può esser fatta tanto cautamente da non mettere in pubblico il complice. Ordinariamente si fa così:—Se il penitente può scrivere deve mettere il puro nome del denunziato su una scheda; indi consegni la scheda ben chiusa al confessore, il confessore la trasmette al vescovo o al vicario generale con una lettera nella quale espone il fatto, dichiara quale sia il suo parere circa la sincerità del denunciatore, badando però di non manifestare il nome del denunciatore al superiore. Egli stesso poi non deve preoccuparsi di sapere il nome del sacerdote corrotto
Se la persona non sa scrivere, la si deve esortare affinchè,—munita d'una lettera del confessore, attestante la di lui sincerità,—si rechi presso il superiore e ad esso sveli la verità, senza farsi conoscere, se così desidera.
Se questa persona stima molto imbarazzante questo modo di denunciare, può allora designare al confessore il sacerdote impudico, dandogli licenza di denunciarlo.
Vi ha un altro modo di denunciare il reo al superiore; il complice che non sa scrivere, può, con un pretesto qualunque, rivolgersi a persona che sa scrivere, affinchè, gli metta in iscritto il nome del tale sacerdote, dicendo per esempio, che qualcuno glielo richiese. Chiuso e sigillato lo scritto lo rimetterà al confessore.
Il colpevole, redarguito dal superiore, rimprovererà fortemente al complice o alla complice di averlo denunciato!. ma ciò non e un gran male. Non è forse male peggiore il tollerare un prete corrotto?
Alla 4. obbiezione. Nego la premessa, imperocchè molti colle ragioni, colle preghiere, colle esortazioni, col mostrar loro l'interesse e la salvezza della religione delle anime, si lasciano indurre a rivelare le turpitudini dei sacerdoti. D'altronde, se l'obbiezione reggesse, bisognerebbe dire che erano ben sciocchi i Pontefici che ordinavano tali denuncie.
Il confessore, che adempie rettamente il suo incarico deve in questi casi deplorabili, procurare con prudente modo che la denuncia avvenga, o sospendendo o negando l'assoluzione. Se poi accade che un penitente non si possa persuadere con ragione alcuna ch'eglì è obbligato a rivelare, noi pensiamo doversi esso finalmente assolvere, quando però giudichiamo prudentemente ch'egli è in buona fede: non assolvendo in questo caso il penitente si priverebbe esso dei sacramenti, e non si otterrebbe la denuncia del perverso corruttore. Meglio è dunque che il confessore, pur sollecitando il penitente a far la denuncia non gli dica però, ch'esso vi è obbligato sotto pena di peccato mortale.
Lo stesso obbligo di far conoscere un sacerdote corrotto l'hanno le mogli e le ragazze ch'egli eccitò a cose vergognose, e tutti coloro che ebbero notizia di coteste infamie per altro mezzo che non sia stato quello della confessione.