A questi peccatori, fino a che non si sieno emendati, o sinceramente promettano di astenersene in seguito, devesi negare l'assoluzione.
3. Coloro che dànno scandalo, benchè danzino non disonestamente peccano mortalmente, a meno che non sieno scusati da una necessità, se pure in questo caso è possibile una necessità. La cosa è evidente. I monaci, i religiosi, i preti inferiori, che danzano in publici balli, non vanno immuni da peccato mortale, quantunque danzino castamente. Tale sembra l'opinione di molti teologi e fra essi Benedetto XIV, il quale nelle Istit. 76, già citate, interdice rigorosamente le danze ai sacerdoti e ai preti, e dimostra la sua interdizione con ragionamenti e con testimonianze.
Lo stesso Pontefice, secondo S. Tomaso, dice: «Se le danze si fanno da preti e sacerdoti, fra loro, non in presenza di laici, per solo sollazzo e leggerezza, sono peccati, ma non mortali.»
4. Non è peccato il ballare moderatamente, o l'assistere a danze oneste per qualche necessità o per convenienze sociali, senza però che vi sia pericolo alcuno di lussuria.
In questi casi non ci potrebbe esere peccato se non allorquanto si offrisse occasione di far peccare altri, o di partecipare agli altrui peccati; ma nella nostra ipotesi vi ha sufficiente ragione per permettere una cosa che avviene all'infuori della propria volontá.
Una donna avvenente, abbigliata con decenza, non è tenuta ad astenersi dall'andare in chiesa o ai pubblici passeggi per il pretesto che puó essere dessa per molti una occasione di peccato. Dicasi egualmente, pei balli onesti ed in sè stessi non pericolo per lei, se per andarvi essa ha una ragione sufficente: il che verrà poi determinato secondo i casi speciali: per esempio, una giovine fidanzata non potrà esimersi dall'assistere ai balli che nella casa paterna o presso i vicini o parenti si fanno onestamente, nè potrà ricusare l'offerta fattale di danzare senza esporsi alla derisione o senza spiacere ai genitori o al suo fidanzato che la invita alla danza. Essa, ballando decentemente e con intenzioni pure, non pecca.—S. Francesco di Sales così dice nella Introd. alla vita devota, 3 part. ch. 23:
«Io vi parlo delle danze, o Filoteo, come i medici parlano delle varie specie dei funghi: i migliori funghi non valgono nulla, dicono essi, ed io vi dico egualmente dei balli migliori: non sono buoni. Cionondimeno, se bisogna, proprio mangiare dei funghi, state attenti a che sieno molto ben preparati. Se per qualche circostanza, che voi non potete proprio evitare, dovete recarvi a un ballo, badate a che il ballo sia bene preparato. Ma come deve essere egli bene preparato? Dev'essere preparato con modestia, con decoro, e buone intenzioni.—Mangiatene pochi e di rado (dicono i medici parlando dei funghi), perchè, quantunque ben preparati, la loro quantità può essere un veleno.—Danzate poco e di rado, o Filoteo, perchè, diversamente facendo, voi vi mettete nel pericolo di appassionarvi ai balli.»
Non è fuor di luogo l'osservare che il pio Vescovo vuole che i balli si facciano modestamente, con pure intenzioni, e di rado: e notisì che a quei tempi, essendo i costumi molto più semplici che adesso, tali divertimenti erano molto meno pericolosi.
5. L'assistere e il prender parte decentemente a danze oneste, senza che vi sia grave pericolo è notevole scandalo, ma però senza che vi sia una ragione sufficiente per giustificare la danza, è peccato, ma soltanto veniale: che sia peccato, nessuno lo mette in dubbio; che poi sia peccato soltanto veniale, risulta dalla stessa ipotesi proposta. I teologi però più rigidi non ammettono quelle ipotesi, e sostengono che in ogni ballo ove danzano promiscuamente uomini e donne c'è sempre il pericolo grave di lussuria; nè doversi prestar fede a coloro che dicono non provare nel ballo movimenti disordinati nè compiacenze voluttuose. Ma non è sopra presunzioni che devono essere giudicati i penitenti, e quando si sieno con prudenza interrogati, non devono essere creduti più rei di quanto appare dalle stesse loro dichiarazioni, a meno che non risulti evidentemente ch'essi si illudano ovvero che vogliono ingannare. Se malgrado una diligente attenzione, il confessore si sarà ingannato e concederà l'assoluzione, sarà sempre innocente davanti a Dio; ma se, al contrario, sopra una semplice presunzione avesse respinto un penitente ben disposto di coscienza, sarebbe colpevole di una grave ingiustizia.
Non bisogna dunque temerariamente giudicare indegni di assoluzione degli uomini e delle donne perchè hanno danzato od assistito a danze; e spesso non è nemmeno cosa prudente esigere da essi, sotto pena di negar loro l'assoluzione, la promessa che non danzeranno più, né più assisteranno a danze.