6. Nonpertanto, le danze, come soglionsi ora fare, sono sempre pericolose; perciò i confessori, i parroci e tutti coloro a cui è affidata la cura d'anime devono tenerne lontani, quanto più possono, i giovani d'ambo i sessi. Non potendo impedire i balli, devono diminuirne per quanto é possibile i pericoli annessi, esigendo, per esempio, di non ballare in giorni di penitenza, durante i divini uffici, nei ridotti ove convengono uomini e donne dissolute d'ogni conio, e a notte avanzata.
I sacerdoti non possono mai dare positiva approvazione a questi sollazzi, o partecipare ad essi, o ad essi assistere; li devono anzi continuamente disapprovare, come pericolosi almeno come poco conformi alle virtù cristiane; ma altro è disapprovarli, altro il ricusare i sacramenti della Chiesa indistintamente a quelli che fanno uso di questi sollazzi.
7. Quel sacerdote che prudentemente giudica, che, usando molto rigore, riuscirebbe a far scomparire dalla sua parrocchia i balli, può sospendere od anche negare l'assoluzione a quelli che accorrono ai balli, imperocchè se v'ha chi non pecca mortalmente in queste danze, tuttavia, favorendole, o ostacolandole l'abolizione, non fanno che apprestar lacci ad altri, e perciò, sotto questo rispetto non vanno facilmente immuni da grave peccato.
8. Se poi nessuna speranza ci fosse di toglier di mezzo questi balli, come bene spesso avviene, una soverchia severità nuocerebbe alla salvezza delle anime. Infatti, molte persone pensano essere questi sollazzi leciti, o non gravemente illeciti, e rifiutano perciò di astenersene, sacrificando ad essi anche la confessione, la Eucarestia e le sacre funzioni. Sciolti in allora d'ogni freno, s'ingolfano in ogni genere di esiziali dissolutezze: e se inoltre v'ha in queste persone ignoranza, corruzione, abitudini con uomini perduti, pregiudizi contro la religione e i suoi ministri, allora indurano sempre più nella perversità e non si correggono più: spesso nel matrimonio si comportano indegnamente, scandalizzano i domestici, educano male i figli, e così l'empietà si sviluppa, e la depravazione dei costumi aumentando ognor più, non lascia loro via alcuna per fare il bene.
Date queste circostanze, devonsi trattare benignamente i penitenti che assistono alle danze, stornarli da questi pericoli colla persuasione e colle preghiere, dare ad essi salutari consigli in proposito; se mai ricadessero, redarguirli paternamente, differire l'assoluzione; e riconosciuti finalmente contriti, benchè non siano ancora immuni di ogni peccato, assolverli, ammetterli alla comunione almeno alla Pasqua: in tal modo, si provvede più efficacemente alla loro salute e si fa del bene alla religione.
Dai suesposti principii scendono queste conseguenze che qui notiamo, cioè:
1. Ove le danze sono in uso e reputansi lecite ovvero cose indifferenti, non sono da proscriversi pubblicamente; è permesso tuttavia predicare contro i peccati che soglionsi in esse commettere, facendolo però con caste parole affine di non offendere menomamente le orecchie pudiche dello uditorio. Conviene altresì parlare con molta cautela delle persone che frequentano quelle riunioni o che le tengono in propria casa; non devono perciò essere queste notate di infamia. E, prudentemente, non devonsi mettere in pubblico tutti coloro che ballano o che ai balli assistono, e dire che essi non sono ammessi, per questo motivo, alla comunione pasquale
2. Il confessore non può dunque respingere indistintamente tutti coloro che non vogliono rinunciare affatto alle danze, peraltro oneste; come non può tutti assolverli senza differenza alcuna, Perciò, deve ben bene pesare tutte le circostanze dei balli, circostanze di luogo, di tempo di durata, di persone astanti, dal pericolo a cui i penitenti si espongono, ecc. ecc.
3. Coloro che tengono pubblici balli, ove convengono giovani d'ambo i sessi senza distinzione alcuna, come sogliono fare molti per mestiere, non possono essere assolti; per la ragione che tali riunioni si reputano semenzai di vizii e di corruttele; e l'esperienza lo prova. Per lo stesso motivo, non possono essere ammessi alla assoluzione i suonatori che presenziano i danzatori in questi balli, a meno che non promettano di abbandonare questo loro mestiere.
4. Non devono essere trattati colla stessa severità coloro che, per straordinari divertimenti celebrati per ordine della pubblica autorità, o abbiano prestato la loro casa, o procurato i suonatori, o, suonando essi stessi, abbiano assistito alle danze: e ciò perchè, se pure ne risulta un pericolo, vi ha ragione sufficiente per ammetterlo, e per esimere, se non da peccato veniale, certo da peccato mortale. Del resto, i parroci e i confessori devono prudentemente dissimulare ciò che, in questi casi, non possono impedire.