5. Io non credo poi rei di peccato mortale quelli che, soltanto qualche volta durante l'anno, per esempio, nella epoca della messe, nei giorni della vendemmia sogliono offrire balli alla famiglia, ai vicini, o ai lavoratori. Li biasimerei, ma alla comunione pasquale li assolverei: egualmente mi comporterei coi suonatori; e a più forte ragione con loro che, senza uno speciale pericolo, avessero, in questi casi, danzato.
6. Nè vorrei rigorosamente negare l'assoluzione a tutti quelli che, nelle pubbliche feste da ballo, danzano qualche volta. Vi possono essere delle ragioni che scusano, non da ogni peccato, ma dal più grave, il peccato mortale per esempio, se un giovane si esponesse, non danzando, alla derisione dei compagni, o se una ragazza venisse sprezzata dal suo fidanzato quando rifiutasse di danzare, per lo contrario, non ammetterci scusa per quei suonatori che in queste pubbliche feste da ballo fanno professione di suonare, perciocchè, senza una giustificazione sufficente, favoriscono in molti l'occassione di peccare.
7. Credo che non si possa assolvere, nemmeno a Pasqua, quegli che vogliono frequentare di giorno e di notte pubblici balli, perchè espongorsi a pericolo evidente, e infatti l'esperienza ci dice che costoro sono quasi tutti gente corrotta.
Non sarà fuor di proposito riferire qui parola per parola la decisione che il dottissimo e sapientissimo Tronson, consultato da un vescovo sulla questione dei balli, emise il 29 maggio 1684, relativamente alle ragazze che vogliono danzare. Così egli si esprime: «1. I confessori devono stornare, per quanto lo possono, le loro penitenti dalla danza, soprattutto se a danzare vi sono dei giovani: 2. Devono negare ad esse l'assoluzione, se il ballo è per esse un'occasione di peccato, sia in causa di cattivi pensieri o d'altro, e se esse non vogliono promettere di astenersene,: 3. Se poi il ballo non è per esse un'occasione di peccato, e se non e in alcun modo scandoloso, stenterei molto a condannare i confessori che dessero ad esse l'assoluzione, supposto che il vescovo non abbia espressamente vietato di darla; 4. Siccome molto spesso vi ha pericolo nella danza e avviene sovente che quelle ragazze stesse a cui non è occasione di peccato, vi si affezionano, i confessori possono dar loro per penitenza di astenersene per un tempo più o meno breve, secondochè essi le troveranno più o meno disposte, e secondo la necessità del caso; o rifiuterassi loro l'assoluzione, se esse non voglion promettere di astenersene. Ad ogni modo, credo che in questi casi sia sempre necessaria molta prudenza.»
Il pio dottore dice allo stesso vescovo che, imbattendosi egli in tali difficoltà, soleva seguire prudentemente il consiglio che S. Agostino dava al vescovo Aurelio, pur deplorando le gozzoviglie che in Africa erano frequenti nei cimiteri col pretesto di celebrare col cibo e colle bevande la memoria dei martiri: «(Epist. 22, t. 2. p. 28). Non è certamente, per quanto io penso, colle asprezze, colle durezze, nè con modi imperiosi che si ponno togliere quegli inconvenienti: ma più coll'insegnare che col comandare, più consigliando che minacciando. È così infatti che bisogna agire coi più: la severità non può esercitarsi che contro ben pochi peccatori.»
Cajetano e Azor insegnavano che i balli non dovevansi proibire nei giorni domenicali e festivi, perchè essi non erano infine che segni di letizia, e perchè specialmente se fatti sotto la sorveglianza del pubblico, non implicavano alcun pericolo; di più, perchè essi aprivano l'adito a matrimonii, e perchè, specialmente nelle campagne, tolto questo svago, si correva incontro a un maggior pericolo, a quello cioè dell'oziosità, dei colliquii intimi e dei propositi insidiosi.
Più rettamente giudica Sylvius, t. 3, p. 801: «Non doversi inibire le danze ai contadini, come se, ciò facendo, dovessero essi peccare mortalmente: doversi invece con buoni consigli e colla persuasione dissuaderli, facendo loro vedere che il più delle volte da quelle danze nascono molti peccati, ancorchè fatte in pubblico; né è facile evitare i falli, permettendole.» E questo è pure il sunto della nostra dottrina.
Ciò che abbiamo detto dei balli—salve le proporzioni—é a dirsi pure dei notturni convegni, volgarmente detti veglie o veglioni. Tuttavia, in questi non ci sono generalmente tutti quei pericoli che si riscontrano invece in certi altri balli. Del resto, per giudicare rettamente gli uni e gli altri conviene ben ponderare tutte le circostanze; se essi hanno luogo fra parenti, fra vicini, fra amici fra persone costumate, sono certamente assai meno pericolosi: guardiamoci bene adunque da una soverchia indulgenza come da una soverchia severità; atteniamoci sempre ad un giusto mezzo.
§ IV.—Degli spettacoli.
Tutti ammettono che gli spettacoli non sono per sè stessi un male, perciò si videro un tempo rappresentate delle tragedie anche nei collegi religiosi. Se le produzioni teatrali dunque non fossero invereconde, nè atte ad accendere la libidine, si potrebbero rappresentare, e a più forte ragione, si potrebbe assistere ad esse. Ma essendo esse generalmente pericolose, o in sè stesse, o per le conseguenze che ne derivano, conviene stabilire delle norme pratiche.