PROPOSIZIONE. È impedimento dirimente del matrimonio quella sola impotenza che è antecedente, e perpetua, sia poi assoluta o relativa.

PROVA: I. La sola impotenza antecedente; perchè ogni contratto diventa nullo, quando non si può dare la cosa promessa, venendo a mancare in questo caso l'oggetto del contratto stesso: quegli che è afflitto da impotenza antecedente e perpetua, non può dare ciò che ha promesso: promise l'accoppiamento carnale e naturale, che è scopo nel matrimonio, ed egli, nel caso nostro, non lo può consumare.

La cosa stessa viene provata dal Diritto ecclesiastico al titolo: «Degli insensibili e dei maleficiati» (Decret. 1, 4, tit. 15) e dalla Bolla di Sisto V Cum frequenter, anno 1587.

Questo impedimento essendo nel diritto della natura non può da alcuna autorità essere tolto con dispenza.

II. La sola impotenza antecedente e perpetua, sia assoluta o relativa, è impedimento dirimente del matrimonio, imperocchè nè la impotenza conseguente nè la temporanea possano annulare il matrimonio.

1. Non la impotenza conseguente, imperciocchè è cosa indubitata che, contratto una volta validamente il matrimonio, è per sua istituzione perpetuo;

2. Non la impotenza temporanea, perchè l'essenza del matrimonio non sta nell'uso attuale di esso; e gli sposi, promettendosi fede conjugale, non determinano un tempo alla consumazione del matrimonio. Basta dunque che sia possibile una consumazione avvenire, a meno che, per caso, il consenso di uno degli sposi non dipendesse realmente dalla immediata possibilità dell'atto matrimoniale.

Gli infermi e gli stessi moribondi possono validamente contrarre matrimonio, benchè sieno incapaci all'accoppiamento immediato. Dicesi lo stesso di coloro i quali, in causa di un'eccessiva ardenza di natura, emettono il seme prima di penetrare nella vagina della donna: Cabassut osserva (lib. 3, cap. 15, n. 2) che essi possono aver speranza che i loro sforzi non saranno sempre inutili.

Ho detto,—sia essa assoluta, o relativa,—perchè il matrimonio si contrae con una persona determinata; e se con questa persona esso non può essere consumato, è nullo.

Benchè questo impedimento non si trovi nel Codice civile (francese), è indubitato che i tribunali pronuncierebbero in questi casi le nullità del matrimonio se si verificasse l'impotenza antecedente e perpetua. Così fu sempre giudicato tanto nel foro civile quanto nel foro ecclesiastico E così insegna Delvincourt. t. I, p. 403, difendendo in questo senso con tutte le sue forze una Sentenza delle Corte d'Appello di Treves, 27 gennaio 1808.—Toullier, t. I, n. 525 sostiene calorosamente che questa Sentenza è contraria allo spirito del Codice; e dichiara che una donna possa ottenere dai giudici Sentenza annullante il matrimonio per impotenza accidentale e manifesta del marito; per esempio, se fosse dimostrato ch'esso era eunuco prima del matrimonio; e prova il suo assento coll'art. 312 Cod. Civ., nel quale si stabilisce che il marito può non riconoscere un figlio partorito da sua moglie, se prova ch'egli era assente all'epoca del concepimento, o che per qualsiasi altro accidente non poteva aver contatto carnale con essa.