In quanto a noi, dobbiamo specialmente trattare di ciò che riguarda il loro interno della coscienza, e sotto questo rispetto, non poche sono le difficoltà che offre questa materia. Le riferiremo per ordine, e ci studieremo di risolverle secondo le nostre forze.
Si domanda: I. Se un uomo e una donna, consapevoli tutti due d'essere entrambi impotenti, possono contrarre matrimonio coll'intendimento di prestarsi un vicendevole soccorso e di conservare una perpetua castità.
R. Sanchez e molti con esso; l. 7, disp. 97, n. 13, affermano ciò essere lecito, e si adoperano nella seguente maniera a provare il loro asserto:—Quelli che contrassero matrimonio con tale impotenza, possono abitare assieme come fratello e sorella, escluso che sia ogni pericolo di peccato; dunque, a pari motivo, se ragionevolmente essi non temono un tale pericolo, possono, anche colla consapevolezza della impotenza, contrarre matrimonio coll'intendimento di aiutarsi mutuamente. Così la Beata Vergine e S. Giuseppe contrassero un vero matrimonio colla espressa intenzione di non usare l'accoppiamento carnale.
Ma gli altri Dottori negano generalmente che ciò sia lecito, imperocchè, dicono, non v'ha dubbio che questo matrimonio, se non potesse mai essere consumato, sarebbe nullo; contrarre volontariamente un matrimonio nullo, sarebbe una vera impostura, una profanazione del sacro rito, e per conseguenza un sacrilegio: tali connubii dunque non devono essere mai permessi. In quanto all'esempio addotto, negano la parità di circostanze, imperocchè il matrimonio fra la Beata Vergine e S. Giuseppe era un matrimonio valido.
Si domanda: 2. Che deve farsi se non si è sicuri che l'impotenza sia antecedente o susseguente al matrimonio?
R. Siccome noi qui non dobbiamo trattare la cosa che sotto l'aspetto del foro interno, devesi giudicare a seconda della dichiarazione del penitente: se il penitente dice nettamente che c'è e che ci fu sempre in lui impotenza a compiere l'atto coniugale, devesi pronunciare la nullità del matrimonio.
Si domanda: 3. Hanno facoltà gli sposi di usare l'atto conjugale, ove consti che uno di essi è impotente? Nel foro esteriore si presume sempre, fino a prova contraria, che l'impotenza accidentale sia venuta dopo il matrimonio.
R. Gli sposi non hanno affatto in questo caso la facoltà d'usare l'atto conjugale, imperocchè l'impotenza è, o antecedente, o susseguente,; se è antecedente, il matrimonio è nullo, e perciò ogni atto venereo è vietato: se poi l'impotenza è susseguente, non è più possibile consumare lo atto conjugale, e perciò gli sposi non devono darsi ad atti che non possono raggiungere lo scopo della consumazione, e, come lo diremo fra poco quando si parlerà dei toccamenti fra conjugi, peccano gravemente o leggiermente compiendoli.
Si domanda: 4. Che deve fare la moglie che sa dicerto essere il marito impotente e che ha avuto prole con un altro uomo, quando il marito, credendosi esso il padre della prole, vuole usare l'atto conjugale?
R. Bisogna guardare bene se la moglie ritenga propria come certa nel marito una impotenza, che d'altronde potrebbe anche essere dubbia. Ma supponendo che l'impotenza sia certa, essa non deve prestarsi alle voglie del marito, dovesse anche, per questa ripulsa, cagionare a sè stessa un grave danno: assecondando, farebbe cosa intrinsecamente cattiva. In questa spiacevole ipotesi, essa deve ammonire il marito nel miglior modo che per lei si possa, affinchè esso si mantenga continente, adducendo, per esempio, il pretesto ch'egli è vecchio, che ad essi basta il figlio che hanno, che essa non ama più l'atto conjugale, ecc. ecc. E se un giorno il marito le sembrerà pienamente persuaso di ciò, essa gli potrà dire: «Affine di non essere vinti mai dalle tentazioni, nè stornati dal nostro proposito, ti prego, facciamo insieme voto di perpetua continenza.»