Molti dicono essere obbligata a subire il taglio se non è a temersi che un leggero dolore o una leggera malattia, ma no esservi obbligata se v'ha il pericolo di cadere in una malattia grave o di provare dolori acerbissimi, imperocchè—soggiungono—essa promise, è vero, di prestare il suo corpo all'atto coniugale, ma di prestarlo però nella sua condizione attuale; nè può credersi l'abbia promesso per esporsi a grave molestie. Il matrimonio, in questo caso, e dunque valido, perchè l'impedimento potrebbe essere tolto con mezzi naturali e assolutamente leciti ma la moglie è scusata sufficientemente se non intende di prestarsi al debito coniugale.
Altri, per lo contrario, sostengono essere obbligata a subire quella operazione, anche con acerbissimi dolori e col pericolo di contrarre una grave malattia, purchè soltanto non sia messa in pericolo la vita; e così ragionano.—Il matrimonio in questo caso, è valido, come risulta dalle Decretali or citate; il marito dunque non può sposare altra donna; si condannerebbe perciò ad una perpetua continenza. Ora la moglte deve sopportare il grave incomodo dell'operazione chirurgica affine di sollevare il marito da una condizione di cose molestissima.
La prima di queste opinioni è quella più comunemente adottata, ed è pur quella di Sanchez, Collet, Billuart, e Dens.
Collet, con alcuni altri, opinò che fosse ragione sufficiente il solo pudore per scusare la moglie che non vuole subire quell'operazione chirurgica benchè non pericolosa: ma più tardi cambiò parere, come egli stesso lo attesta, appoggiandosi a queste ragioni; cioè che la sposa, colla quale più volte il marito tentò invano di compiere l'atto venereo, non è più veramente vergine; ch'essa deve accorgersi di apparire agli occhi dello sposo come un oggetto molesto, in causa di quel suo difetto corporale, e finalmente che l'ostetrica è oggi quasi dovunque esercitata anche dai chirurghi.
Ordinariamente, non si ingiunge quel taglio sotto pena di non concedere l'assoluzione; noi non abbiamo infatti mai letto che la Chiesa l'abbia comandato benchè spesso sieno occorsi impedimenti di questo genere. Perciò avvenendo questo caso, io esorto la moglie affinchè assieme al marito si rechi da un medico o chirurgo, dotto e pio, gli sveli candidamente il suo stato e lo richieda dell'opportuno rimedio: se il medico o chirurgo dichiara essere necessario il taglio e non essere pericoloso, stimolo la donna a sottomettersi a questi consigli: se poi mi accorgo di riuscire a nulla, non ardisco andar più in là. Ma, scorso il triennio concesso all'esperimento, si deve strettamente prescrivere alla moglie, in qualunque ipotesi, di non permettere al marito alcuna licenza contro la castità.
Talvolta bastano certe unzioni per allargare la vagina della donna; ciò almeno avvenne felicemente una volta, come mi fu asseverato da testimoni degni di fede.
Si domanda: 9. Se il matrimonio sia valido quando la moglie, tutto che di vagina ristretta, pure con un altro uomo sia stata idonea al commercio carnale.
R. Generalmente si insegna che il matrimonio è valido, imperocchè si giudica che la impotenza non era perpetua: tuttavia se la moglie era, rispetto a suo marito, tanto ristretta di vagina, ch'esso non abbia mai potuto unirsi carnalmente ad essa per la via naturale e lecita, allora l'impotenza dovrebbe essere considerata come relativamente perpetua: in questo caso il matrimonio è nullo. Ora, è evidente che la nullità di questo matrimonio non può essere cancellata dal commercio carnale della moglie con un altro uomo, ma si può addivenire per mutuo consenso, ad un nuovo contrattto di matrimonio.
Si domanda: 10. Che si deve dire e fare se uno degli sposi, per maleficio, diventa idoneo con altro maleficio o con qualsiasi altro mezzo illecito?
R. In questo caso il matrimonio è nullo, supposto che l'impedimento non si sia potuto togliere con altri mezzi: infatti al cap. 6 tit. 15 lib. 4. Decret. si legge che l'impedimento, che non può essere tolto se non mediante un peccato, reputasi perpetuo. Per esempio: Pietro ha sposato Paolina, dalla quale si separa in causa d'un di lui impedimento proveniente da maleficio: contrae un altro matrimonio con Geltrude, ma, persistendo quel maleficio, non può nemmeno con questa accoppiarsi carnalmente. Se questo impedimento, scorso il triennio, e persistendo ancora, venisse poi tolto coll'opera di un altro maleficio, il secondo matrimonio sarà nullo come lo era il primo, e, purchè non avvenga scandalo, non è obbligato a stare nè con Paolina nè con Geltrude, ovvero può a suo talento scegliere questa o quella. Questa decisione è contrariata da Pontas, il quale, al tit. Impedimento d'impotenza, caso 15, dice che non è lecito a Pietro riprendere Paolina ma deve ritenere Geltrude.