In entrambi i casi deve essere celebrato un nuovo matrimonio, rinnovando il mutuo consenso.
Del resto, siccome per tale impedimento oggi non può aver luogo separazione civile, è inutile esporre qui su questo argomento le altre questioni che un tempo si agitavano fra i dottori.
Si domanda. Che decisione si deve prendere se, scorso il triennio perseverasse ancora l'impotenza?
R. Una volta nel foro esteriore, chiamati e uditi di nuovo i coniugi, si prescriveva una ispezione sui loro corpi—se non era già stata fatta—mediante persone idonee; e, o si giudicava perpetua la impotenza, e tosto il matrimonio si dichiarava nullo; o esisteva ancora qualche dubbio, e, ciononostante, il matrimonio si scioglieva, affine di non costringere il coniuge che restava danneggiato da questo stato, ad attendere troppo a lungo e forse per sempre. Così Sanchez e molti altri da lui citati l. 7, disp. 94, n. 12. La ragione è che la Chiesa, anche quando l'impotenza non era perpetua, annullava di sua autorità il matrimonio, elevando una tale circostanza ad impedimento dirimente.
In entrambi le ipotesi si concedeva facoltà al conjuge non impotente di passare ad altre nozze: all'impotente poi proibivasi un nuovo matrimonio, a meno che non costasse che la impotenza era, di natura sua, non assoluta.
Ma noi che non dobbiamo occuparci che del foro interno della coscienza, ove consti in modo certo che la impotenza è perpetua, deve esigersi dai conjugi che si considerino scambievolmente soltanto come fratello e sorella, che ciascuno abbia perciò un letto separato, e che si astengano da tutte quelle licenze che sono interdette alle persone non conjugate: così il cap: 5, tit. 15. lib. 4. Decretal. Se poi i conjugi non possono vivere in questo modo senza esporsi al pericolo di peccare, non devono più, di fatto se non di diritto, vivere assieme, malgrado gli inconvenienti e lo scandalo che ne ponno derivare, sempre che però abbiano invano tentati tutti gli altri mezzi per conservarsi casti.
Si domanda: 12. Se gli sposi, afflitti da impotenza perpetua e ignari della nullità del loro matrimonio, che dopo il triennio si sforzano ancora di consumare l'atto carnale, possono essere lasciati nella loro buona fede.
R. Se constasse essere dessi in buona fede e che un avvertimento non li farebbe ricredere, sarebbe forse conveniente il lasciarli nella loro ignoranza, perchè in questo caso si solleverebbe un male minore, cioè, un peccato materiale, per evitare un male maggiore, cioè, un peccato formale. Sembra però improbabile che due saosi credano sempre in buona fede che a loro sia lecito di tentar un atto che essi mai non compiono, nè possono compiere. Ma può darsi che questa ignoranza li scusi, se non interamente, tanto almeno da non essere in peccato mortale. Ad ogni modo, noi crediamo che, generalmente, devono essere ammoniti, e sviati dal peccato, ma tuttavia devesi ordinariamnte usare tanta prudenza da non lasciar loro conoscere la gravezza del peccato.
Si domanda: 13. Che si deve fare se, sciolto il matrimonio per impotenza, si viene a conoscere che il conjuge giudicato impotente, non lo è più?
R. Se l'mpotenza fu tolta con mezzi illeciti, sovranaturali o gravemente pericolosi, l'impedimento si considera come fosse un impedimento perpetuo, e il matrimonio si giudica bene sciolto.