Se poi l'impotenza cessò con mezzi naturali, i canonisti si dividono in due pareri: i Gallicani pretendono che il conjuge che si separò per impotenza dell'altro, non è mai obbligato a ritornare con esso, ancorchè questi provasse che non è più impotente: I. Perchè, se si tratta del marito, come è il caso ordinario, è difficile provare ch'egli non sia più impotente, imperocchè può benissimo darsi il caso ch'egli non sia il padre dei figli che gli partorisce la moglie; 2. Perchè la Chiesa gallicana stabilì che tale impotenza, benchè non perpetua, annulli il matrimonio per il diritto positivo; 3. Perchè si presume che l'impotenza sia stata soltanto relativa.
Il secondo parere, molto generalizzato, e quello di teologi stranieri, i quali secondo S. Tomaso, suppl. 9, 58, art. I—insegnano che il conjuge separato dall'altro per autorità dell'ufficio civile, o del vescovo, e che è già passato a seconde nozze, è obbligato a ritornare col primo conjuge, quando questi non sia più impotente: così statuirono Innocenzo III, e Onorio III come riferirono le Decret. l. 4, tit. 15, cap. 5 e 6.
Se in pratica di esse questo caso—che presso di noi è quasi impossibile—bisogna riferirne al vescovo.
Si domanda: 14. Che deve dirsi dei matrimoni fra impuberi.
R. I matrimoni; fra imbuberi sono, per diritto ecclesiastico, nulli: essi non valgono che come promesse nuziali. Decret. l. 4, tit, 2, cap. 14: Così è stato saggiamente stabilito, perchè a molti impuberi manca quella piena riflessione che si richiede per darsi seriamente ad uno stato di tanto grave momento.
Tre soli casi si accettano, in cui i matrimonii fra impuberi si ritengono validi, cioè:
1. Quando la malizia supera l'età, cioè, se l'uomo si è reso, con atti frequentemente ripetuti, capace di consumare l'atto coniugale prima della pubertà: il che può avvenire, come lo attesta S. Gerolamo coll'esempio del re Achaz, il quale, all'età di 12 anni, generò Ezechìa: questo fatto è riferito nel 4. lib. dei Re c. 16, 2. et. cap. 18, 2.
E' eguale il caso di una donna che abbia concepito a 12 anni.
2. Quando i coniugi, raggiunta la pubertà, proseseguono nella consumazione del matrimonio antecedentemente contratto: non possono allora essere più divisi, imperocchè si suppone in essi un rinnovamento del mutuo consenso. Decret. l. 4 tit. 2. cap. 10, e tit, 19 c. 4.
3. Quando i principi e le principesse, per la pace degli Stati, contraggono matrimonio prima della pubertà, il matrimonio è valido. Ciononpertanto i dottori ritengono necessaria una dispensa del sommo Pontefice, o almeno dal vescovo diocesano. Navarrus, Coll. Andeg., Collet ecc. affermano essere sufficiente quest'ultima.