1. Del debito coniugale chiesto e reso;
2. Dell'uso del matrimonio;
3. Delle norme da eseguirsi dai confessori verso i coniugati.
Capo I.—Del debito coniugale, chiesto e reso.
E' certo che i coniugi sono strettamente obbligati di serbarsi vicendevolmente fedeli, imperocchè ne fanno solenne promessa davanti al sacerdote, allorchè li interroga e li benedice in nome di Dio, di cui esso e ministro. D'altronde, secondo la stessa istituzione del matrimonio, il marito e la moglie sono due in una medesima carne; ciascuno di essi dunque non può aver commerci carnali con altra persona, senza recare una grave ingiuria al suo coniuge. Perciò, qualsiasi atto venereo compiuto con persona estranea, o occasionato da essa, come l'accoppiamento carnale, i contatti, i baci, il desiderio di compiere questi atti, o il compiacersi volontariamente in essi, riveste il carattere di una duplice malizia, che deve essere dichiarata al confessionale: c'è malizia contro la castità, e c'è malizia contro la giustizia.
Dicasi lo stesso circa quella mollezza lussuriosa che in certo qual modo offende la fede promessa, come, per esempio, l'abusare del proprio corpo, sul quale l'altro coniuge ha dei diritti, acquistati allo scopo di compiere gli atti venerei.
Detto questo, dividiamo il presente Capo in tre articoli:
1. Dell'atto coniugale considerato in sè stesso;
2. Della richiesta del debito coniugale;
3. Del debito coniugale, reso.