ARTICOLO I.—Dell'atto coniugale considerato in sé stesso.—Noi abbiamo provato nel Trattato del Matrimonio L. 4 p. 119 terza edizione contrariamente a molti eretici, che il matrimonio considerato in sè stesso è buono e onesto: ne risulta quindi che l'atto carnale nel matrimonio non ha, per sè stesso, nulla di cattivo, e può essere anzi meritorio, se è esercitato per una ragione soprannaturale, per esempio, colla intenzione di mantenere al proprio coniuge quella fede che fu promessa chiamando in testimonio Dio, oppure se avviene per scopo religioso, per ottenere cioé dei figli destinati a servir fedelmente Iddio, ovvero affine di rappresentare l'unione di Cristo colla Chiesa.

Dunque, se sopravviene in tale argomento qualche difficoltà, non può riguardare che l'accoppiamento carnale compiuto per sola voluttà ovvero soltanto per evitare la incontinenza.

§ I.—Dell'accoppiamento per sola voluttà.

L'atto coniugale compiuto per sola voluttà è peccato, ma soltanto veniale. Che sia peccato lo prova:

1. L'autorità di Innocenzo XI, il quale condannò, nell'anno 1679, la seguente proposizione: «L'atto coniugale compiuto pel solo piacere ch'esso procura è esente da ogni colpa, o fallo, anche veniale.»

2. La Ragione: il piacere annesso al compimento dell'atto coniugale, è il mezzo che conduce al fine, cioè alla procreazione della prole: all'infuori di questo scopo, quel piacere diventa illecito; e a più forte ragione è illecito l'accoppiamento se, sviato dal suo scopo, non si compie che per voluttà. Che il peccato poi sia veniale, la Ragione stessa così lo dimostra:—il piacere che si prova in una cosa buona non è in se stesso cattivo, ma lo è soltanto se avviene per uno scopo che manca di legittimità. Così è del piacere che si prova mangiando: nessuno nega che in certi casi particolari, la mancanza d'un legittimo motivo, per esempio, se si mangia pel solo piacere di mangiare, non sia un peccato, ma è un peccato soltanto veniale. Così pensano S. Agostino, S. Ambrogio, S. Tomaso, S. Bonaventura, in generale, i teologi, contrariamente a coloro che dicono essere invece un peccato mortale. Altri molti, per lo contrario, vogliono, con Sanchez l. 9, disp. 11, n. 1, che non vi sia menomamente peccato.

§ II.—Dell'atto coniugale compiuto per evitare l'incontinenza.

Si domanda se sia peccato e quale peccato il chiedere il debito coniugale pel solo motivo di evitare la incontinenza. Su questo argomento i teologi sono molto discordi, ma le loro opinioni possono infine ridursi a due principali, che molto chiaramente sono esposte da Sanchez lib, 9, disp. 9, e dal P. Antonio, ediz. nuov, 9, 5. dull'obbligo de' conj. tit. 4, pag. 296.

I. Molti dicono non esservi peccato, e così provano il loro asserto:

1. Nel I. ai Corint. 7, 2, leggesi: «Che ciascun uomo abbia la sua moglie; che ciascuna donna abbia il suo marito, affine di non cadere nella fornicazione.» E l'Apostolo aggiunge, v. 5: «Non vogliate sottoporvi tra voi (coniugi) ad astinenze, se non sono mutuamente acconsentite e temporanee, come per esempio, durante il tempo dedicato alle preghiere; e ritornate tosto a voi medesimi per timore che il Demonio non approfitti di voi e vi tragga poi nella incontinenza: e questo ve lo dico non per comandarvelo, ma per essere indulgente: desidero che voi tutti siate come sono io». S. Paolo qui non mette innanzi, che la sola incontinenza, come motivo per permettere l'atto coniugale, e non si può certo dire che l'Apostolo possa concedere la facoltà di commettere un atto peccaminoso.