3. Che la Chiesa non distoglie i vecchi dal contrarre matrimonio, perchè se li distogliesse, ne verrebbero mali maggiori, come le fornicazioni, e ed altre incontinenze.

Da ciò risulta infine che il matrimonio fu istituito per l'unione procreatrice della prole, o per rendere il debito coniugale, che non è che in via secondaria ch'esso può essere giudicato come un rimedio contro la concupiscenza; per ciò non è permesso chiedere il debito coniugale a una moglie sterile, vecchia, o incinta; nè essa stessa può richiederlo. Del resto i sostenitori di questa opinione dicono che in entrambi i casi il peccato sarebbe soltanto veniale, imperocchè l'atto coniugale è per sè stesso buono, e qui non sarebbe peccaminoso se non per la sola circostanza di non essere in relazione con uno scopo legittimo-circostanza che non costituisce materia di peccato mortale. Per queste ragioni essi dicono che non abusano del matrimonio quegli sposi che compiono l'atto coniugale senza mirare ma anche senza escludere la procreazione della prole, e che sarebbe spingerli a peccati più gravi il volerli talora strappare da certi peccati veniali.

Dopo tutto, questa controversia è di poco momento, in pratica, pei confessori, ma essa è, di natura sua, atta a rimuovere dal matrimonio persone timorate: perciò è facile il comprendere queste parole dell'Apostolo circa i coniugi: «Essi tuttavia proveranno le tribolazioni della carne» I. ai Corin. 7, 28), e al v, 8, stesso cap. «Io dico poi, che è buona cosa l'essere celibi o vedovi, se vi si sa persistere, come faccio io».

I teologi insegnano anche, come molto probabile, che l'esercitare l'atto coniugale, in parte mirando alla prole in parte mirando al piacere venereo, è un peccato veniale imperocchè si serve in tal modo alla libidine. Così Sylvius l. 4, p. 663, Billuart, Dens, ecc. Di più, Sylvius sostiene essere peccato veniale l'approvare e lo acconsentire al piacere che è annesso all'atto procreatore della prole, perchè tale piacere, sorgendo da indole corrotta, è sempre turpe, ed oscura l'intelletto. Ma Domenico Soto, Sanchez e altri insegnano, come molto probabile, non essere in ciò peccato alcuno, perchè se la natura unì all'atto carnale un senso di piacere, lo fece per favorire la procreazione della prole, come fece per la conservazione dell'individuo col gusto del mangiare e del bere, senza di cui queste necessarissime funzioni sarebbero state neglette.

Si domanda se sia permesso usare del matrimonio per motivo di salute.

R. È certo che non è pemesso contrarre matrimonio nè usare di esso unicamente allo scopo di conservare o di ricuperare la salute, imperocchè questo è uno scopo estraneo al matrimonio, e sarebbe quindi un peccato veniale il far ciò, per la ragione che si compirebbe un atto mancante del proprio e vero scopo.

Così S. Tomaso supp. 9, 94, art. 5, al 4, e in generale i teologi. Ma non è peccato contrarre matrimonio o usare di esso mirando alla procreazione della prole, ma nel tempo stesso, in via secondaria, e quasi accidentale, proponendosi di dar così un sollievo alla natura e di conservarsi sano: nulla v'ha di disordinato in tutto ciò.

ARTICOLO II.—Della richiesta del debito conjugale—I conjugi non sono per se stessi obbligati a richiedere il debito conjugale, imperocchè nessuno è obbligato ad esercitare un proprio diritto. In qualche caso però, vi possono essi essere obbligati; cioè:

1. Se è necessario aver dei figli per prevenire gravi danni alla religione o allo stato: ciò è evidente;

2. Se un conjuge, ordinariamente la moglie, mostra con certi indizii di desiderare l'atto carnale che non osa per pudore di chiedere apertamente; allora l'altro conjuge deve prevenire la richiesta: questo però sarebbe piuttosto il caso di un compimento del debito conjugale tacitamente richiesto, che di una reale richiesta del debito stesso.