Ma sono molti i casi in cui non è permesso chiedere il debito conjugale senza peccare o mortalmente o venialmente. Tratteremo ora questo argomento in due paragrafi.
§ I.—Di coloro che peccano mortalmente esigendo il debito conjugale.
Pecca mortalmente il conjuge che esige il debito conjugale nei seguenti casi:
1. Se, prima o dopo il matrimonio, ha fatto voto di castità, imperocchè in forza del proprio voto è tenuto ad astenersi da ogni atto venereo che non sia debitamente giustificato così statuiscono le Decret. l. 3, tit. 32, c. 12. Ma è obbligato a rendere il debito se l'altro conjuge lo richiede: infatti o esso fece il voto dopo aver contratto matrimonio e allora non ha certo potuto alienare un diritto che spetta all'altro conjuge; o fece il voto prima del matrimonio, e allora contraendo matrimonio peccò gravemente, ma concesse però nel tempo stesso al suo conjuge ciò che in faccia a Dio gli promise, per cui questi, CHE IGNORAVA QUEL VOTO emesso, può accampare i suoi diritti conjugali acquistati, e l'altro non può giustamente rifiutarsi di assecondarli. Così tutti i teologi.
Dissi, che ignorava quel voto, perchè se uno degli sposi avesse conosciuto, prima del matrimonio, il voto emesso dall'altro, si dovrebbe credere ch'egli lo abbia approvato, e non potrebbe perciò lecitamente richiedere il debito conjugale se non con una dispenza. Egualmente se, durante il matrimonio uno degli sposi col consenso dell'altro facesse voto di castità e a più forte ragione se questo voto fosse fatto da entrambi con mutuo consenso: nessuno in questo caso, potrebbe chiedere il debito conjugale.
In proposito Dens, t. 7, p. 196, decide che non è in generale, conveniente che gli sposi, specialmente se sono giovani, si votino a pepertua castità, perchè in tal caso l'amore fra essi scema, il loro vincolo spirituale si allenta, e più acre punge lo stimolo della carne: laonde il confessore non deve nè consigliare né permettere loro tale voto.
Esiste dunque ordinariamente, dopo la consumazione del matrimonio, una ragione sufficiente per domandare la dispensa da cotesti voti, affinchè gli sposi che abitano assieme, vinti dalle tentazioni della carne, non sieno indotti a peccare contro l'obbligo che si sono imposto.
Si noti che la dispensa del voto, emesso da un conjuge, senza saputa dell'altro, non è un caso riservato al sommo Pontefice, imperocchè, per massima, le cose odiose devono essere interpetrate ristrettivamente, ed il solo caso riservato è quello del voto di perfetta castità. Ora, nel caso di cui si tratta, non fu votata la castità perfetta, perchè resta sempre l'obbligo di rendere il debito coniugale che fosse richiesto. Egualmente non è riservato il voto emesso prima del matrimonio, imperocchè in virtù del susseguente matrimonio, il voto, di perfetto, diventa imperfetto. Il vescovo può dispensare da questo voto. Ma la cosa sarebbe diversa—e ciò è evidente—se il voto fosse emesso da entrambi, ovvero da uno solo, ma col consenso dell'altro.
Il voto di non contrarre più matrimonio, o di prendere gli ordini sacri, dopo aver già contratto matrimonio; e il voto di abbracciare lo stato ecclesiastico, emesso dopo la consumazione del matrimonio, non impediscono nè il rendere nè il chiedere il debito coniugale, e in questi casi perciò non è necessaria dispensa alcuna, imperocchè questi voti non vincolano se non dopo la dissoluzione del matrimonio.
E' a notarsi che il voto di castità perpetua, emesso prima o dopo il matrimonio, e che non impedisce di rendere il debito coniugale, diventa voto perfetto morendo l'altro coniuge, e non può essere rotto se non dal solo Pontefice, qualora si volesse contrarre un nuovo matrimonio.