Quegli che, dopo il voto di non sposare, contrae matrimonio, pecca mortalmente, ma può, senza dispensa, rendere e chiedere il debito coniugale. Sciolto questo matrimonio, non ne potrebbe validamente contrarre un altro senza dispensa.

II. Il coniuge che ebbe un commercio carnale, naturale e completo, con persona consaguinea all'altro coniuge in primo o in secondo grado, non ha più il diritto di chiedere il debito coniugale, e pecca mortalmente se lo esigesse, perchè egli avrebbe in questo caso stabilita col suo coniuge una parentela d'affinità, affinità che è un imdimento sopraveniente al matrimonio validamente contratto. Da questo impedimento può dispensare il vescovo da sè o col mezzo dei suoi vicarii generali, ovvero può dar facoltà di dispensa ai confessori.

Nella nostra diocesi, per una speciale concessione di Monsignor Pidoll, tuttavia in vigore, i parrochi primarii possono dispensare ogni diocesano da questo impedimento, ma solamente nel foro della penitenza, impartiscano o no la sacramentale assoluzione (Enchiridion, p. 9.)

Questo impedimento, sopravveniente al matrimonio, essendo stato istituito come una pena, non obbliga la parte innocente, la quale può quindi chiedere il debito, e l'altro coniuge è tenuto a ricambiarlo. Se poi l'incesto avesse avuto luogo anche col consenso del coniuge, questi—come molti teologi pensano—non avrebbe più il diritto di chiedere il debito coniugale. Ma molti altri pensano diversamente, e dicono che questa pena non è formalmente espressa nel Diritto canonico.

E' certo che la donna, violentata, e l'uomo che pecca con donna che ignora essere consanguinea a sua moglie, non vanno incontro ad impedimento alcuno, perchè quì non vi è colpa; e, nell'ultimo caso, l'incesto non è formale, essendo necessaria perciò la consapevolezza: Decret. l. 4, tit. 13, cap. I: Da questo cap. I. Decret. si desume che esime egualmente da impedimento l'ignoranza delle proibizioni della Chiesa, perchè anche quì non c'è consapevolezza. Egli è tuttavia cosa più sicura—come dice Collet. t, 6, p. 89.—impetrare la dispensa del vescovo.

III. Quegli che, durante il matrimonio, battezza o tiene al fonte battesimale la propria prole o la prole del suo coniuge, contrae l'impedimento della parentela spirituale. Così statuisce un Decreto, caus. 30, 9, 1. can. ai conf. e le Decretali, l, 4. tit. 11 c. 2. Nullameno, esso è tenuto a rendere il debito al coniuge che lo richiede, ma questi avrebbe perduto il diritto di chiederlo, qualora, consigliando o esortando, fosse stato la causa per cui l'altro battezzò o tenne al fonte battesimale la prole.

Se, per necessità o per assoluta ignoranza, un coniuge avesse battezzato la sua o la prole dell'altro coniuge, non incorrerebbe in impedimento alcuno: ciò risulta dal cap. citato, lib. 4. Decret. Vuolsi che esista la scusa della necessità rispetto al padre—dicono Pontas, Collator Andag. Collet, ecc.—quando manca il sacerdote, abbenchè vi possano essere dei laici, imperocchè le cose odiose devono essere interpretate rispettivamente, e il Diritto ecclesiastico d'altronde non si spiega chiaramente sul fatto della mancanza di laici. Altri non pochi dicono che il padre non versa in una vera necessità, qualora sia presente un'altra persona qualunque, sia un prete, sia un laico, sia anche una donna, purchè sappiano battezzare. Pare che questo sia il vero significato racchiuso nel vocabolo necessità; infatti cosi dice il Rituale: «Il padre, o la madre, non deve battezzare la propria prole, fuorchè nel caso in cui, imminente essendo la morte, non sia possibile trovare altre persone che vengano a battezzare.» È necessario allora appigliarsi al partito più sicuro, e chiedere la dispensa. Il parroco primario può in questo caso, come abbiamo già detto dianzi, dispensare nel foro della penitenza qualsiasi diocesano.

Quegli che ignora la prole ch'egli battezza o tiene al fonte battesimale sia sua o del suo coniuge, non perde il diritto di chiedere il debito coniugale, perchè non è reo di alcuna colpa: se poi, sapendo che la prole è sua o del suo coniuge, ignora però la proibizione della Chiesa, è pure probabile che non incorra perciò in alcuna pena. Questa opinione sembra essere quella di Dens. tit. 7, p. 262 e di S. Liguori, l. 6, n. 152. Tuttavia sarebbe cosa più sicura di ottenere in questo caso la dispensa.

Da ciò deriva che un padre il quale, sia per ignoranza, sia per necessità, battezza o tiene al fonte battesimale la prole legittima o spuria, propria o d'altri, nata da donna colla quale non è ammogliato, stabilisce con questa donna un impedimento, in forza del quale non ci può essere tra loro matrimonio a meno che non avvenga una dispensa: e la ragione è che la parentela spirituale, contratta fuori dal matrimonio, non costituisce punto per sè stessa una pena.

IV. Colui che sa in modo certo che il suo matrimonio nullo, per esempio, in causa d'un impedimento d'affinità proveniente da commercio carnale illecito, non può nè chiedere il debito coniugale nè renderlo per qualsiasi motivo, imperocchè commetterebbe una vera fornicazione: la cosa e ragionevolmente chiara, ed è anche espressamente chiarita nelle Decretal, l. 5, tit. 39, cap. 44.