Se poi ha contratto un matrimonio di dubbia validità, ovvero, se sorge il dubbio, dopo averlo contratto; esso, o si avvede che questo dubbio è privo d'ogni fondamento di ragione e allora lo deve respingere come uno scrupolo, e può chiedere benissimo il debito coniugale; o s'accorge che esso è appoggiato a ragioni non sprezzabili, e allora non può chiedere il debito, se prima non è coscenziosamente certo; diversamente; egli incorrerebbe nel pericolo di fornicare. Ma egli è tenuto a rendere il debito al coniuge che non dubita, e lo richiede; imperocchè fra due mali che non si possono evitare, è da scegliersi il minore; ed è certo male minore esporsi al pericolo d'una materiale fornicazione, che a quello di essere ingiusto contro l'altro coniuge. Queste decisioni si trovano al cap. che dianzi abbiamo citato.

Qui si suppone che non esistano giusti motivi per ricusare il debito coniugale o per sottrarvisi con sotterfugi, imperocchè nel caso invece in cui ci fosse pericolo d'ingiustizia, non si dovrebbe rendere il debito. Dicasi egualmente pel caso in cui gli argomenti per la nullità del matrimonio fossero molto più serii che quelli per la validità non sarebbe permesso rendere il debito coniugale, imperocchè si commetterebbe senza dubbio alcuno una fornicazione. Così Dens t. 7. p. 199.

Se entrambi gli sposi dubitassero della validità del matrimonio, nè l'uno nè l'altro potrebbe nè chiedere nè rendere il debito coniugale: ciò risulta da quanto si è già detto,

§ II.—Di coloro che peccano venialmente esigendo il debito coniugale.

I. Qualche teologo, citato da S. Liguori l. 6, n. 91 5,—dice, assecondando S. Tomaso, che è peccato mortale lo accoppiarsi alla moglie durante i mestrui, i quali sono quel flusso sanguigno che ordinariamente si appalesa ogni mese nelle donne atte a rimaner fecondate; ed è peccato perchè si nuoce alla prole e perchè è cosa proibita da Dio come risulta dal Levitico, 20, 18; altri comunemente insegnano che è peccato, perchè con esso si offende la scienza, ma è peccato soltanto veniale, imperocchè l'accoppiamento carnale esercitato durante i mestrui o non nuoce affatto o nuoce ben poco alla prole, e di più, la proibizione espressa al Levitico fu come pratica, abrogata dalla nuova Legge. Così S. Antonino, Navarrus, Concina, Pontius, Bonacina, Paludanus, Caietano, Sylvius, Billuart, Dens, ecc. Se poi vi fosse una causa ragionevole che giustificasse la richiesta del debito coniugale, per esempio, una grave tentazione, o per sfuggire alla incontinenza, non vi sarebbe alcun peccato. Così Navarrus, Paludanus, la scuola di Salamanca, S. Liguori.

Se però la mestruazione, che ordinariamente non va più in là di due o tre giorni, si prolungasse e diventasse quasi continua come talvolta accade, il marito può, senza peccare, chiedere il debito coniugale; imperocchè sarebbe per esso assai più grave l'astenersene.

Tutti sono d'accordo che non pecca la moglie, la quale rende il debito durante la mestruazione: ed è pure tenuta a renderlo, se il marito non voglia ascoltare benigni avvertimenti e desistere, a meno che non sia evidente un grave danno, come suole accadere allorchè la mestruazione è sovrabbondante.

Ciò che si dice riguardo al tempo dei mestrui, dicasi con eguale ragione riguardo al tempo della gravidanza e del flusso che segue il parto. Vedi S Liguori l. 6, 926.

II. Chiedere il debito coniugale durante il tempo della gravidanza non è peccato mortale, semprechè sia escluso il pericolo d'aborto; è opinione questa comunissima fra i teologi, ed è una conseguenza di quanto abbiam detto intorno alla «richiesta del debito coniugale per evitare la incontinenza.» Nel caso, di cui è parola, il feto umano si trova talmente avvolto nella matrice ch'esso non può essere toccato dal seme dell'uomo, ed è per ciò che non è presumibile un facile aborto. Per tali motivi, con importune interrogazioni non devonsi su questo tema molestare i coniugi.

Sanchez l. 9, disp. 22, n. 6, e molti teologi da esso citati insegnano che non vi ha colpa, nemmeno veniale, nel richiedere il debito coniugale durante la gravidanza, imperocchè, non richiedendolo, sarebbe come sottostare ad una quasi continua astinenza dall'atto coniugale, e il matrimonio in allora, che fu istituito come un rimedio contro la concupiscenza, non servirebbe che ad irritare, non a calmare la libidine; sarebbe un inganno. Tuttavia S. Liguori l. 6. n. 924, con molti altri limita questa facoltà al solo caso nel quale esista pericolo di incontinenza.