Altri teologi invece, e non pochi, pensano che anche in questo caso il richiedere il debito coniugale non va esente da colpa veniale, imperocchè, essi dicono, l'atto coniugale benchè esercitato per evitare la continenza, manca del suo corpo legittimo. È questa l'opinione dei Padri e dei dottori sopracitati.
Quanto a noi, non tenteremo certo di definire la controversia. Commiserando questa pericolosa condizione dei conjugi diremo soltanto doversi essi lasciare nella loro buona fede, qualora il volerli distogliere dalle loro abitudini li potesse spingere verso falli più gravi.
III. San Carlo avverte i conjugi di astenersi, con mutuo assenso, dall'uso del matrimonio, nelle feste solenni, nei giorni domenicali, nei giorni di digiuno, e in quelli nei quali si è ricevuta o si deve ricevere la S. Eucarestia Ciò è conforme a più statuti rituali, e, fra gli altri, a quello di Mans, p. 140 Molti teologi, citati da Sanchez e da S. Liguori, sostengono che il chiedere il debito conjugale nei giorni sopraindicati e specialmente in quelli in cui si deve ricevere la S. Eucarestia, non va immune da peccato veniale, a meno che non ci sia una causa ragionevole che scusi, come sarebbe una grave tentazione. Questa opinione è motivata da ciò: che i diletti della carne distruggono grandemente il pensiero e lo rendono meno atto ad applicarsi a quelle cose spirituali, alle quali sono consacrati quei giorni. Tuttavia, Benedetto XIV, nel Sinodo Diocesano, l. 5, c. I. n. 8, nota che questo, ora, non è che un consiglio, benchè un tempo la Chiesa l'avesse prescritto sotto gravi pene.
Tutti i teologi dicono, con S: Francesco di Sales, (Introd. alla Vita Devota, 2° part. cap. 20), che il conjuge il quale nel giorno in cui ricevette o deve ricevere la divina Eucaristia, rende il debito conjugale, richiesto, non pecca; e di più che è pure tenuto a renderlo, se l'altro conjuge non vuole ascoltar preghiere perchè desista.
Quì i teologi si domandano, se colui, il quale ebbe nel sonno una polluzione, possa ricevere la sacra Eucarestia. Essi sogliono rispondere con S. Gregorio Magno, il quale, nella lettera al divino Agostino, apostolo nella Gran Bretagna e riferita nel Decreto, p. I, dist. 6, c. 1, faceva questa distinzione:—Questa polluzione proviene o da sovrabbondanza naturale d'umori o da infermità, e in questi casi non è colpevole; o proviene da eccessi di gola, e allora è peccato veniale; ovvero da pensieri precedenti, e può essere peccato mortale. Nei primi casi, è uno scrupolo da non temersi; nel caso degli eccessi di gola, la polluzione non impedisce che si riceva il sacramento o si celibrino i Misteri, qualora a far ciò consigli un ragionevole motivo, per esempio, l'essere un giorno di festa o una domenica, nell'ultimo caso,—ci dice S. Gregorio—«una tale polluzione deve fare astenere in quel giorno dalla celebrazione d'ogni sacro mistero.» Cionondimeno, se la polluzione non è per la sua origine mortale ovvero (trattandosi d'un sacerdote) se il sacerdote, realmente pentito, sia stato da essa assolto, potrà in quel giorno celebrare, quando a ciò lo consigli qualche ragionevole motivo.
Quegli che, accoppiandosi carnalmente nel matrimonio, desidera che dal suo atto non nasca prole, pecca: su ciò sono d'accordo tutti i teologi, ma sarebbe cotesto soltanto un peccato veniale, giusto l'adagio che finis præcepti non cadit sub præcepto. Così Sanchez l. 9, disp. 8, n. 10 e molti altri. Ma v'hanno pure dei teologi, del resto pochissimi che lo vogliono un peccato mortale.
Però, è peccato mortale, qualora l'impedimento alla fecondazione venga opposto volontariamente.
ARTICOLO III.—del ricambio del debito conjugale.—Noi dovremo dire:
I. Dell'obbligo di rendere il debito conjugale;
II. Delle cause che dispensano da ricambiare il debito conjugale.