3. Di coloro che peccano mortalmente rendendo il debito coniugale.
4. Di coloro che commettono il peccato di Onan.
5. Di coloro che, rendendo il debito coniugale, peccano venialmente.
§ I.—Dell'obbligo di rendere il debito coniugale.
Secondo la S. Scrittura e la Ragione, è stretto obbligo in ciascun coniuge di rendere il debito coniugale all'altro che lo chiedessse espressamente o tacitamente.
1. Secondo la S. Scrittura: I. ai Corin. 7, 3: «L'uomo renda il debito coniugale alla moglie, e la moglie lo renda al marito: non vogliate imporvi delle privazioni, a meno che ciò non avvenga con mutuo consenso per adempiere agli ufficii della preghiera». Queste parole esprimono chiaramente lo stretto obbligo.
2. Secondo la Ragione: Da ogni contratto nasce l'obbligazione naturale di stare a quanto si è convenuto; ora precipuo oggetto del matrimonio è la mutua prestazione del corpo per compiere ordinatamente l'atto coniugale, perciò: chi senza legittimo motivo ricusasse l'atto coniugale, mancherebbe gravemente ad un patto stipulato solennemente e con giuramento, e peccherebbe mortalmente. Così tutti i teologi.
D'onde risulta: 1. E' peccato mortale il ricusare, fosse anche per una sol volta, senza legittimo motivo, il debito carnale al coniuge che lo chiede con insistente ragionevolezza. Ma se il richiedente con facilità si adatta alla privazione e non incorre nel pericolo della incontinenza, allora il ricusare alcune volte il debito coniugale, o non è peccato, o se lo è, non è mortale.—2. Uno dei coniugi non può lungamente stare assente quando l'altro coniuge vi si opponga a meno che non esista una grande necessità. Diversamente, una tale assenza equivarrebbe al rifiuto di rendere il debito coniugale, e lederebbe gravemente la giustizia.
§ II.—Dei motivi che dispensano dal rendere il debito coniugale.
Come un legittimo motivo può talvolta dispensare dal restituire una cosa, così può egualmente dispensare dal restituire il debito coniugale. Molti sono i motivi di questo genere, cioè;