1. Se il coniuge che chiede il debito coniugale non è in sè stesso, per esempio, se è demente, o ubbriaco, non ci è obbligo in allora di assecondare la sua dimanda, imperocchè la sua richiesta non è un atto ragionevole. Tuttavia, se l'uomo, malgrado questo suo stato, può ancora consumare l'atto coniugale, la moglie può annuire alla sua domanda, e molto più sarà tenuta ad annuire, quando ragionevolmente essa tema che una ripulsa spingerebbe il marito alla incontinenza, o a darsi ad altra donna, o ad uscire in bestemmie o in turpiloqui coi domestici o coi figli. Così Sanchez l. 9, disp. 23, n. 9, S. Liguori, l. 6, n. 948, ecc. i quali dicono che alla donna demente o furiosa non deve nè rendersi nè chiedere il debito coniugale, perchè v'ha pericolo d'aborto:
1. E' scusato quegli che non rende il debito coniugale, allorchè, rendendolo, correrebbe grave pericolo la sua salute: prima del debito coniugale, c'è infatti l'esistenza e la salute. Dicasi lo stesso, se si corresse il grave pericolo di nuocere alla prole.
Da ciò risulta: 1. non c'è obbligo di rendere il debito al marito, affetto da morbo contagioso, per esempio da male venereo, peste, lebbra, ecc. Alessandro III, però dice, che deve rendersi il debito coniugale ad un lebbroso ma Sanchez, l. 9, disp. 24, n. 17. S Lig. l. 6, n. 930, e molti altri dippoi insegnano che quelle parole si riferiscono al caso in cui non ci fosse probabilità di incorrere nel pericolo di rimanere ammorbato, imperocchè è repugnante l'ammettere che un coniuge debba esporsi a tanto pericolo. Ma gli stessi autori eccettuano il caso in cui la lebbra abbia preceduto il matrimonio e fosse nota all'altro coniuge. Ad ogni modo, è sempre da supporsi che non vi sia un grave pericolo, per esempio, il pericolo della morte. 2. Il coniuge ammalato, che non potrebbe rendere il debito senza suo grave danno, ne è dispensato per tutto il tempo della malattia; ma non è permesso di rifiutarlo adducendo inconvenienti di gravidanza o d'educazione dei figli, o le consuete molestie del parto, imperocchè tutte queste cose non sono che accessorii del matrimonio.
3. Un coniuge non è tenuto a rendere il debito all'altro coniuge il quale per causa d'adulterio perdette il diritto di chiederlo, imperocchè non si è più obbligato ad essere fedele a chi ha rotto la fede: ma se è egli stesso invece il reo d'adulterio, non può ricusare il debito coniugale richiestogli, imperocchè in questo caso le offese si compenserebbero. Ciò è cosa certa per la moglie rispetto al marito, ma non è forse così per il marito rispetto alla moglie, perchè la donna adultera pecca assai più gravemente pel motivo ch'essa provoca il pericolo di introdurre nella famiglia dei falsi eredi.
Del resto, quegli che perdonò al suo coniuge l'adulterio per esempio, rendendogli il debito coniugale dopo aver saputo l'adulterio stesso, non può rifiutarlo. Nondimeno, l'adultero può chiedere, ma solo come un favore, al coniuge consapevole della infedeltà, che gli conceda il debito coniugale: se poi questo coniuge ignora affatto l'infedeltà, l'adultero non è obbligato a rivelargliela, per la ragione che non si può costringere chicchessia ad infliggersi una punizione.
4. Se il debito coniugale viene chiesto frequentemente, per esempio, più volte nella stessa notte, non si è sempre obbligati a renderlo, imperocchè ciò è contrario alla ragione, e può essere grandemente nocevole. Deve però la moglie, per quanto può—dice Sanchez, l. 9, disp. 2, n. 12,—sovvenire ai bisogni del marito allorchè questi prova stimoli carnali veementi: lo spirito di carità vuole che essa, per quanto può, allontani il marito dal pericolo della incontinenza.
5. La donna non è obbligata a rendere il debito coniugale durante il flusso mestruale; o nel puerperio, a meno che ragionevolmente non tema che il marito incorra nel pericolo della incontinenza, perciò, se le di lei preghiere non valgono a persuaderlo di astenersi dall'atto coniugale, deve alla fine rendergli il debito, imperocchè, altrimenti, sarebbe a temersi il pericolo d'incontinenza, di litigii, od altri inconvenienti. Cosi S. Bonaventura e molti altri citati da Sanchez, l. 9, disp. 21, n. 16.
Generalmente i teologi insegnano essere lecito rendere e chiedere il debito coniugale nel tempo dell'allattamento perchè consta dall'esperienza che raramente l'accoppiamento carnale guasta in questo caso il latte. (Sanchez, l. 9, disp. 22, n. 14, e S. Liguori, 1, 6, n. 911).
6. Non è permesso ricusare il debito coniugale per la paura di avere troppo numerosa prole. Gli sposi cristiani confidino in Dio che manda il cibo ai giumenti e ai pulcini dei corvi quando l'invocano (salm. 146, 9); benedicendo egli la fecondità, benedice bene spesso anche i beni temporali e spirituali facendo si che fra i figli uno ne venga il quale, dotato di particolari qualità, benefichi poi moralmente e materialmente tutta la famiglia.
Ciononpertanto, se mancassero davvero i mezzi di allevare, secondo il proprio stato, una numerosissima prole, Sanchez l. 19, disp. 25, n. 3, e molti altri, reputano lecito il ricusare il debito coniugale, semprechè non vi abbia pericolo d'incontinenza; ma siccome il coniuge che nega in questo caso il debito non può mai con certezza sapere se il conjuge che lo domanda possa incorrere nel pericolo d'incontinenza, così il confessore deve raramente permettere che sotto questo pretesto si neghi il debito conjugale. Egli deve sempre esigere che l'astinenza avvenga per mutuo consenso; cionondimeno benchè si sia fatto il proponimento di conservarsi reciprocamente in una perfetta continenza, ciascuno degli sposi deve sempre essere disposto a rendere il debito conjugale all'altro che lo richiedesse.