VII. La donna che, consenziente il marito, prende, per una pattuita mercede, un fanciullo d'altri a nutrire, è scusata se non rende il debito conjugale durante l'allattamento, imperocchè se il latte di una donna incinta non nuoce ordinariamente alla propria prole che di esso si alimenta, non avviene cosí se la prole che succhia quel latte è prole d'altri. Perciò, chi affida il proprio bambino ad una balia, lo vedrà infermarsi, quando quella balia sia incinta.

§ III. Di coloro che peccano mortalmente, rendendo il debito coniugale.

I. Se il coniuge che domanda il debito pecca mortalmente, per esempio, chiedendolo in un luogo pubblico o sacro, o quado vi sia pericolo d'aborto o pericolo di nuocere alla propria o alla salute dell'altro, ovvero quando v'abbia evidente rischio di spandere il seme fuori della vagina della donna mentre potrebbe sfogarsi diversamente, è cosa certa che pecca pure mortalmente l'altro conjuge che gli rende il debito, imperocchè parteciperebbe alla stessa colpa ed assumerebbe lo stesso carattere peccaminoso.

II. Se l'uomo è decrepito e debole tanto da non poter compiere l'atto carnale, e non abbia speranza di poterlo compiere, peccherebbe mortalmente esigendo il debito conjugale, perchè sarebbe cosa contro natura; e la moglie per la stessa ragione peccherebbe mortalmente, rendendolo. Ma se l'uomo riuscisse di quando in quando a darsi all'atto conjugale, benchè spesso non riesca a consumarlo, la moglie può rendere il debito e può anche aver l'obbligo di renderlo, imperocchè, nel dubbio di un felice risultato, il marito non può privarsi del proprio diritto: al marito stesso in questo caso è permesso chiedere il debito conjugale, poichè può avere una ragionevole speranza di saper consumare l'atto carnale; e se avvenga ch'egli spanda il seme fuori della vagina della donna, si giudica essere avvenuta la cosa per accidente, ne gliela si può imputare a peccato. Ma ove nessuna speranza egli abbia di giungere alla consumazione dell'atto carnale, egli deve certamente astenersene sotto pena di peccato mortale. Così Sanchez, l. 19, disp. 17, n. 24, S. Liguori, l, 6, 954, dub. 2 e molti altri da essi citati.

III. Se uno dei conjugi, richiedendo il debito, peccasse mortalmente in forza di una circostanza sua particolare, per esempio, perchè fece voto di castità, o perchè si propone uno scopo cattivo,—i teologi domandano se è permesso rendere a questo coniuge il debito. Certi teologi pensano essere peccato mortale rendere quì il debito conjugale, a meno che la cosa non sia scusata da un grave motivo; imperocchè, nel caso in questione, il conjuge che domanda, non ha diritto alcuno sul corpo dell'altro; ovvero, pel voto emesso o pel fine perverso che si propone, il suo atto non sarebbe che un atto cattivo: l'altro conjuge può quindi non voler assolutamente rendersi suo complice. Molti altri, per lo contrario, dicono che l'altro conjuge, non solo potrebbe rendere il debito coniugale, ma deve renderlo, perchè il conjuge richiedente non perdette con un voto emesso, il suo diritto: sarà una richiesta illecita, ma non ingiusta. Potreste voi negare un debito pecuniario a un vostro creditore che promise di non chiedervelo, adducendo voi ch'egli ora ve lo chiede contro la promessa fatta? No certamente. Del pari—dicono—il coniuge che è richiesto, non può negare il debito conjugale all'altro conjuge, malgrado il voto da questi fatto, e malgrado il peccato mortale che esso commette, chiedendo. Così Sanchez, l. 9. S. Liguori, ecc.

A me pare frattanto fuori di dubbio che il conjuge a cui, è chiesto il debito sia obbligato, pe dovere di carità, di avvertire il chiedente e distoglierlo dal peccato, «semprechè—dice S. Liguori—esso possa ammonire senza tema di grave dissidio, di sdegno, o di incontinenza,» inconvenienti che spesso sono a temersi. Non è più un obbligo la correzione fraterna quando non vi ha speranza alcuna di ammenda.

Tutti i teologi asseverano che il conjuge non legato ad un voto può lecitamente chiedere il debito conjugale, e molti ve ne hanno che lo consigliano a chiederlo quando egli preveda che l'altro conjuge glielo richiederebbe lui stesso: gli eviterebbe così di commettere un peccato.

IV. Risulta dal fin quì detto che il conjuge, il quale ebbe, un commercio incestuoso con persona consanguinea all'altro conjuge in primo o secondo grado, decade dal diritto di chiedere il debito.

Ma se, ciononstante, il chiedesse,—è obbligato l'altro a renderlo?

Egli è certo che il conjuge innocente può chiedere il debito conjugale e l'altro è tenuto a renderlo. Perciò molti teologi in questo caso, come nel caso precedente, lo consigliano a chiedere il debito, prevenendo così la domanda dell'altro, il quale, chiedendo, cadrebbe in peccato.