Molti teologi citati Sanchez, l. 9, disp. 6, n. 11, ritengono invece che il coniuge innocente pecca mortalmente rendendo il debito all'altro che lo richiede, perchè asseconda una richiesta che ha peccato mortale, e perciò fa propria l'altrui malizia.
Moltissimi altri però, e più probabilmente, insegnano con Sanchez e S. Liguori che non v'ha peccato a rendere il debito conjugale, quando non si possa prudentemente distogliere il conjuge richiedente dal peccato di chiederlo: lo sposo innocente, compiendo in questo caso l'atto conjugale, fa una cosa buona in se, a cui ha un diritto, che non gli può esser tolto dall'atto colpevole dell'altro conjuge: sia che egli chieda, sia che egli renda, esercita un proprio diritto, e perciò non pecca, specialmente poi se negando il ricambio del debito conjugale ne potessero risultare inconvenienti o se non gli fosse possibile in niun modo di distogliere l'altro conjuge dal peccato.
§ IV Di coloro che commettono il paccato di Onan.
Questo peccato avviene allorquando l'uomo, dopo essersi introdotto nella vagina della donna, si ritira, affinchè il suo umore spermatico non si versi dentro le parti genitali della donna stessa, e così non avvnga la generazione. La denominazione di questo peccato viene da Onan, secondogenito del patriarca Giuda, il quale, morto il fratel suo Her senza figli, fu costretto a sposarne la vedova, di nome Thamar, affine di continuare la parentela del fratello. «Sapendo Onan che i figli nascituri non sarebbero considerati come suoi e porterebbero il nome del fratello, nè ciò egli volendo, accoppiavasi, sì, colla vedova del fratel suo, ma faceva in modo che il suo seme si versasse in terra» (Gen. 38, 9.). Nulla è oggi più frequente di questa detestabile abitudine fra i giovani sposi, che, non infrenati dal timore di Dio, sprezzano le parole dell'Apostolo: «sia il connubio, sopra ogni altro, onorevole; e il talamo, immacolato, (Cbr. 13, 4)» e vivono: «come il cavallo e il mulo, a cui manca la ragione (Sal. 31, 9).» Non domandando essi al matrimonio che le sole voluttà della carne, rifuggono dai suoi doveri e vogliono, o non aver figli, o averne solo un determinato numero; perciò si danno turpemente e senza freno alcuno alla libidine, evitando con arte le conseguenze dei loro accoppiamenti carnali.
1. E' certo che l'uomo il quale così opera, qualunque ne sia la causa, pecca mortalmente, se non lo scusi la buona fede; e non può essere assolto in confessione, se non si dolga del peccato e si proponga sinceramente di non cader più in esso; non può essere messo in dubbio ch'egli operi in modo enorme contro lo scopo del matrimonio. «Fu per questo che il Signore percosse Onan, il quale commetteva un'azione detestabile. (Gen. 38 10).»
2. E' certo che, per la stessa ragione, la moglie che induce il marito a così fare, ovvero acconsente alla di lui detestabile azione, o—e ciò a più forte ragione—essa si ritira, malgrado la volontà del marito prima che questi le abbia versato nella vagina il seme, pecca mortalmente ed è assolutamente indegna dell'assoluzione. Sì, non è infrequente il caso di mogli che non permettano al marito di consumare interamente l'atto coniugale, ovvero che, almeno, liberamente acconsentano che il marito compia la nefanda azione d'Onan.
3. E' certo che la moglie è, almeno ordinariamente, obbligata ad ammonire il marito e a distoglierlo, per quanto può, dal compiere quella perversa azione: è la legge della carità che da lei lo esige.
4. E' certo che la moglie può e deve rendere il debito coniugale; se il marito, da lei ammonito, promette di consumare perfettamente l'atto carnale, e se, infatti, di quando in quando esso perfettamente lo consuma: sul semplice dubbio ch'egli possa mancare al proprio dovere, essa non può negare il debito coniugale; ma essa deve disapprovarlo allorchè egli si ritira indebitamente della sua vagina; se no, peccherebbe anch'essa gravemente.
Ora la difficoltà sta nel sapere, con tranquilla coscienza, se essa può rendere il debito conjugale, ove sappia con certezza che il marito si tirerà indietro, malgrado le sue preghiere per distornelo.
Molti teologi sostengono che la moglie in questo caso non può rendere il debito coniugale ancorchè si esponesse ad una minaccia di morte: