1. Perchè l'atto del marito che si ritira indebitamente dalla vagina della moglie è atto cattivo; e la moglie che a questo atto annuisce, partecipa alla peccaminosità del marito;

2. Perchè, nella nostra ipotesi, l'uomo non chiede veramente l'atto coniugale, ma soltanto il permesso di introdursi nella vagina della donna per eccitare in se una polluzione;

3. Perchè, se il marito esigesse dalla moglie atti sodomitici, essa certamente non potrebbe in modo alcuno acconsentirvi, ancorchè si esponesse con ciò alla morte: ora, nel caso nostro, la domanda del marito si riduce a chiedere nè più nè meno che un atto di sodomia[12], perchè vi sarebbe esclusa la consumazione dell'atto conjugale. Cosí Habert, tit. 7, p. 745, Collator di Parigi, t 4, p. 348, molti Dottori della Sorbonna citati da Collet, t. 16, p. 244, Collator Andeg. «Sugli Stati,» t. 3 p. ultima, Bailly ecc.

[12] Qui l'autore si riferisce a quella specie, diremo così anormale di sodomia, che si compie fra persone di sesso differente, imperocchè la sodomia normale sarebbe quella fra maschio e maschio, fra femmina e femmina (Vedi cap. III. art. II). (Nota del traduttore)

Molti altri insegnano che la moglie, la quale non si oppone alla domanda del marito e si offre a lui nel modo che è d'uso, va immune da ogni peccato, qualora essa non dia il proprio intero assentimento all'azione del marito quando esso si tira indietro prima del tempo, imperocchè, cosi operando, essa fa cosa lecita ed esercita un diritto di cui il marito non può colla sua malizia, privarla: essa non fa se non ciò che, dato il matrimonio, può lecitamente fare. E il marito che ad essa si accosta e s'introduce nella parte genitale di lei, non pecca già per ciò, ma pecca soltanto perchè si ritira innanzi tempo e spande fuori della vagina il suo seme. Dunque se la moglie non dà a quest'azione del marito il proprio consenso, essa non partecipa al peccato del marito. Così Sanchez, l. 9, disp. 17, n. 3, Pontius, l. 10, cap. 11, n. 3, Tamburinus. l. 7, cap. 3, § 5, n. 4. Sporer, p. 356. n. 490, Pontas al vocabolo «Dovere conjugale» cap. 55, S. Liguori, l. 6, n. 947.

Roncaglius e Ebel, citati da S. Liguori, l. 6, n. 947, permettono essi pure alla moglie di rendere il debito conjugale al marito che vuole tiarsi indietro innanzi tempo, purchè essa non dia il proprio assenso al peccato di lui: ma per scusarla d'ogni colpa essi esigono un grave motivo.

Questa opinione a noi sembra la sola ammissibile, imperocchè noi siamo fermamente persuasi che quì l'azione della donna non ha nulla in sè di cattivo; perciò crediamo che il giudizio, dato da Habert e dagli altri teologi che ed esso aderiscono, sia troppo severo, e non fondato. La moglie può dunque quand'abbia una sufficiente ragione, prestarsi passivamente al marito: ma la ragione scusante deve essere proporzionata alla malizia del peccato e all'effetto della cooperazione, imperocchè non si può mettere in dubbio che la moglie in questo caso cooperi direttamente al peccato del marito: per ciò la causa scusante vuolsi che sia grave. Così ora pensano in generale i confessori dotti e pii, e la stessa Sacra Penitenzieria, la quale interrogata con queste parole:—«Una pia moglie può ella permettere che suo marito le si accosti, dopo che ella sa per esperienza ch'egli segue la nefanda usanza di Onan………. specialmente se, rifiutandosi essa, si esponga al pericolo di sevizie, o tema che il marito vada a sfogarsi con prostitute?» rispose il 23 aprile 1822: «Siccome nel caso proposto la moglie, da parte sua, nulla farebbe che fosse contro natura, faccia pure questa cosa che è lecita; e tutto ciò che vi ha di disordinato in questo atto si imputi alla malizia dell'uomo, il quale, invece di consumare l'atto conjugale, si tira indietro e spande il seme fuori della vagina. Se la moglie, dopo aver fatto le debite ammonizioni al marito, che insiste minacciandole percosse, la morte, od altre gravi sevizie, essa nulla ottiene, può allora, senza peccare, (come insegnano provetti teologi) prestarsi passivamente al marito, imperocchè, in questo caso, essa non fa che semplicemente tollerare il peccato di suo marito, ed ha per sè gravi motivi di scusa, perchè la carità che pur l'obbliga ad opporsi al marito, non l'obbliga però ad opporglisi esponendosi a troppo gravi inconvenienti.»

Dunque resta stabilito che la moglie, date queste circostanze, non pecca prestandosi al marito, semprechè però possa essere scusata da gravi motivi. Ora, ecco i motivi che vengono considerati come gravi:

1. Se essa teme la morte, le percosse, o gravi sevizie. Ciò risulta manifesto dai responsi della Sacra Penitenzieria e dalla Ragione.

2. Se c'è luogo a temere che il marito conduca nella casa conjugale una concubina e viva maritalmente con essa, imperocchè una donna sensata sopporterà piuttosto le sevizie e le percosse che vedere nella propria casa una tresca così ingiuriosa per lei.