3. Se c'è a temere che il marito, benchè non tenga nella propria casa una concubina, la possa però in qualche altro modo frequentare, o possa tenere relazioni con meritrici, ci sembra che la moglie abbia quì un motivo sufficiente di scusa, tuttochè la Sacra Penitenzieria non si sia espressa su questo punto: è certo che un tale stato di cose riuscirebbe assai molesto alla moglie recando con sè diverbi, dissidii, sciupìo d'avere, scandalo, ecc.
4. La gravità di tutte queste molestie deve essere misurata a seconda delle circostanze personali. Ciò che per uno si reputa lieve cosa, può essere per un altro una cosa gravissima: ai litigii passeggeri, ai dissidii ed anche alle percose non si dà gran peso presso i contadini ma queste cose sarebbero insopportabili per una donna timida, istruita con squisitezza, ed educata alle maniere urbane. Ora, il timore di rilevanti dissidii, in quest'ultimo caso, sarebbe una causa sufficiente per scusare il ricambio del debito conjugale.
5. Egualmente può rendere il debito conjugale la moglie, se essa sà con certezza che il marito, irritato da una di lei negativa, bestemmierebbe Dio e la religione, ingiurierebbe confessori e sacerdoti, e uscirebbe in parole scandalose coi figli o coi domestici: volendo essa impedire un peccato, ne provocherebbe invece altri, gravi, ed anche più gravi del primo: a nulla di buono essa dunque riuscirebbe, e dovrebbe anche esporsi a subire gravi molestie.
6. A più forte ragione sarebbe una scusa sufficiente il timore di divorzio, o di separazione, o di disonore, o di grave scandalo.
7. Non è necessario che la moglie resista al marito fino al punto di provare le sevizie, le molestie e gli altri inconvenienti summentovati, imperocchè allora, anche rendendo o offrendo il debito conjugale, non riuscirebbe spesso a togliere il male già esistente: d'altronde essa non è obbligata a subire quelle molestie per impedire al marito di peccare. Basta dunque che il timore sia ragionevole.
8. Non è essa neppure obbligata di ammonire il marito ogni volta ch'esso le domanda il debito conjugale coll'intenzione di ritirarsi da lei prima del tempo, quando ella sappia per esperienza che nulla ottetrebbe, deve tuttavia, almeno qualche volta, far capire al marito ch'essa non è contenta del suo mal fare. Si guardi però bene dal non assentire internamente al peccato del marito o dal compiacersi segretamente in esso, sia pel desiderio di non aver figli, o di non aver le molestie della gravidanza, o per qualsivoglia altro motivo. Nel caso che l'atto fecondatore dipendesse unicamente da lei, dovrebbe essere disposta, piuttosto alla morte, che ad impedire la generazione. In tutti questi casi è permesso alla moglie tutto ciò che le sarebbe lecito, se il marito compisse regolarmente l'atto conjugale.
I suesposti principii sono generalmente accettati. Cionullameno v'hanno ancora molte incertezze che nello scorso anno così esponemmo al sommo Pontefice:
«Beatissimo Padre,
«Il vescovo di Mans, prostrato con somma reverenza ai piedi di
Vostra Santità, vi espone umilmente ciò che segue:
«Quasi tutti i giovani sposi non vogliono aver prole numerosa, e
d'altronde non possono moralmente astenersi dall'atto conjugale.