[78.] In tutte le carte dei gentiluomini, dopo il loro nome, dichiarano in principio la legge sotto cui vivono. Lege vivens salica ec. Ant. It. med. Ævi Dis. XXXI. t. II. p. 958. — Præf. ad Leg. Long. Rer. Ital. t. I. p. II. p. 2.
[79.] Leges Lot. I. Imp. § 37 in calce Cod. Longob. p. 140. Le leggi pei Visigoti in Ispagna, sole di tutte le leggi barbare, rifiutano questa facoltà ai loro sudditi. L. II. Lex 9. p. 862. Legis Wisig. apud Scrip. Hisp. t. III. Questa legge è di Recesuind, che regnò sui Visigoti dal 650 al 672. Il codice de' Visigoti è il più sospettoso e meno liberale di tutti i codici barbari.
[80.] Marculfi Formul. l I. c. 8. In capit. Reg. Franc. Balutii t. II. p. 330.
[81.] Il nome di Scabini, o Schoppen, viene di preferenza adoperato dai re franchi, e quello di Sculdaesi Schulteis dai re lombardi.
[82.] Questo nome, siccome tutti i vocaboli delle leggi lombarde, è d'etimologia allemanna. Chreu mànner, uomini d'onore. Si può ancora tirarne l'etimologia da heermanne, uomini o capi dell'armata. Veggasi la Dissertazione XIII. Ant, Ital. t. I. p. 715.
[83.] Masseni, antico vocabolo tedesco, per dire società, Veggasi intorno a quest'ordine il Muratori Dissertazione XIV delle Antichità d'Italia, Parmi per altro che abbia assegnato agli uomini di masnada un più basso rango di quello che effettivamente avevano. Masnadiere in italiano fu più tardi sinonimo di soldato, e finalmente di assassino. Probabilmente la diversità di rango che viene assegnato agli uomini di masnada procede che sotto questo vocabolo s'intendevano tanto il capo d'una compagnia, che coloro che la componevano. Nell'Aragona, ove queste classificazioni continuarono più tardi che altrove a far parte della costituzione, trovansi i Ricos ombres de masnada, che formano il primo ordine dello stato, dopo i Ricos ombres de natura (Rico, proveniente dal tedesco reich, qui prendesi in senso di potere, non di ricchezza) i cavalleros de masnada, etc. P. Salvanova Ximenes gran giustiziere d'Aragona verso il 1320 dice, che, secondo le antiche observancias, non sono propriamente mesnadarj, che i figli ed i nipoti dei nobili, e gli altri da essi discendenti in retta linea. Gli uomini di masnada, soggiunge, non devono essere vassalli d'altri che del re. Apud Hieron. Blancam, commentarii regum Aragonensium, t. III, rer. Hisp., p. 733.
[84.] Ignoro l'etimologia di questo vocabolo conservatosi nella lingua spagnuola, nella quale aldea ed aldeani significano un villaggio ed i villani. Veggasi Murat., dissert. XV, t, 1 p. 841.
[85.] Ant. Ital. med. ævi, dissert. XIV, t. 1.
[86.] Lex Luitprandi regis, lib. VI, § 87, p. 80.
[87.] Ibid. § 90, p. 81.