Le varie opinioni furono ventilate con passione; più che con zelo, con acrimonia.
Come già sa il lettore, gli auditori erano sei, il loro modo di giudicare severo, truce, inflessibile, peggio che inesorabile.
«Terminata la sessione,—scrive Agostino Ademollo¹—i giudici si ritiravano in segreto e quindi davano la sentenza a pluralità di voti, determinati non già dalla morale convinzione, ma dalla prova o, convinzione legale, resultante dalle carte processuali, il che spesso situava il giudice nella inumana posizione di condannare un inquisito contro di cui concorreva la prova legale, sebbene l'animo suo non fosse convinto della di lui reità…
¹ Agostino Ademollo. Il giudizio criminale in Toscana.
«Dalla sentenza non si dava appello, nè cassazione.
Soltanto si accordava al condannato la facoltà di esperimentare la revisione del giudicato, o la grazia del principe per mezzo di supplica da inviarsi per il canale della Regia Consulta.
«Così finiva il giudizio criminale prima del 1838.
«Il processo inquisitorio, fin qui praticato, aveva questo gravissimo difetto e questa fatale conseguenza che, appena avvenuta la trasmissione della speciale inquisizione, essa nuoceva grandemente alla fama e al benessere del cittadino. Egli veniva generosamente ritenuto per delinquente, veniva sospeso da ogni pubblica carica; veniva cassato dai ruoli delle milizie se militare; veniva privato del consorzio degli onesti cittadini; e difficilmente si lavava la macchia dell'inquisizione, nonostante che con la difesa avesse provato la sua innocenza, non ostante che la sentenza la proclamasse.»
Il lettore attento faccia su questi rapidi cenni le sue meditazioni, chè gli gioveranno.
Noi torniamo alla Camera di Consiglio ove erano riuniti i sei auditori.