Golbasto monaremevalme gurdilo shefin, mully ully gue, potentissimo imperatore di Lilliput, delizia e terrore dell'universo, i cui dominii si estendono cinquemila blustrug (dodici miglia a un dipresso di circonferenza) sino all'estremità del globo; monarca di tutti i monarchi, il più alto dei figli degli uomini, i cui piedi premono il centro del mondo e la testa tocca il sole; ad un cui cenno tutti i principi della terra s'inginocchiano, piacevole come la primavera, confortevole come la state, fruttifero come l'autunno, formidabile come il verno. La sua sublimissima maestà propone all'uomo-montagna, arrivato testè ne' celesti nostri dominii, i seguenti articoli, all'adempimento dei quali dee con solenne giuramento obbligarsi.

I. L'uomo-montagna non si partirà dai nostri dominii senza la nostra licenza autenticata dal nostro grande sigillo.

II. Non ardirà venire nella nostra metropoli senza uno speciale nostro comando; e questo avverandosi in quel tempo gli abitanti di essa riceveranno l'avviso di non moversi di casa per due ore.

III. Il detto uomo-montagna limiterà i suoi passeggi alle nostre principali strade maestre; nè s'avviserà giacere nelle praterie o ne' campi di biade.

IV. Mentre passeggia per le suddette strade, userà della massima circospezione per non camminare su i corpi d'alcuno dei nostri amatissimi sudditi; loro cavalli o carriaggi, e di non prendere in mano veruno de' predetti nostri amatissimi sudditi senza il proprio loro consenso.

V. Ove accada il bisogno di mandare un espresso con istraordinaria sollecitudine, l'uomo-montagna sarà tenuto portarsi in tasca il messaggero ed il suo cavallo per un viaggio di sei giorni, e ciò una volta ogni luna, poi ritornarlo (se ne è richiesto) sano e salvo alla nostra imperiale presenza.

VI. Sarà nostro alleato contra i nostri nemici dell'isola Blefuscu, e s'adoprerà con tutte le sue forze a distruggere la loro flotta che s'apparecchia ad invadere i nostri stati.

VII. Che il suddetto uomo-montagna nelle sue ore libere dia mano ai nostri operai nell'innalzare le grosse pietre per coprire il muro di cinta del nostro parco imperiale e gli altri nostri imperiali edifizi.

VIII. Che il detto uomo-montagna, in termine a due lune di tempo, presenti una pianta esatta della circonferenza dei nostri dominii con calcolato ragguaglio tra i suoi propri passi e quelli de' nostri sudditi.

IX. Finalmente che, dietro al prestato giuramento di osservare i menzionati articoli, il predetto uomo-montagna riceva un sussidio giornaliero corrispondente al sostentamento di mille ottocentosettantaquattro de' nostri sudditi, con libero accesso alla nostra imperiale persona ed altri contrassegni del nostro favore.