12. Tutte le vendite o alienazioni fatte, tutti gli impegni contratti sia dalle Città o dal Governo, o dalle Autorità Civili, ed Amministrative de’ Paesi ex Veneti pel mantenimento delle Armate Tedesche e Francesi, sino alla data della segnatura del presente Trattato, saranno confermati, o riguardati per validi.
13. I titoli demaniali ed archivj de’ diversi paesi ceduti, o permutati col presente Trattato, saranno rimessi nello spazio di tre mesi dalla data del cambio delle ratifiche alle Potenze che ne avranno acquistata la proprietà. I piani e carte delle Fortezze, Città e Paesi, che le Potenze contraenti acquistano col presente Trattato, saranno loro rimesse fedelmente.
15. Sarà conchiuso senza ritardo un Trattato di Commercio stabilito su basi eque, e tali che assicurino a S. M. l’Imperatore, Re d’Ungheria e di Boemia, e alla Repubblica Francese, vantaggi uguali a quelli, di cui godono negli Stati rispettivi le Nazioni più favorite.
Intanto, tutte le comunicazioni e relazioni commerciali saranno ristabilite nello stato in cui erano prima della guerra.
16. Nessun abitante di tutti i Paesi occupati dalle Armate Austriache e Francesi, non potrà essere perseguitato, nè ricercato, sia nella sua Persona, sia nelle sue Proprietà, a motivo delle sue opinioni politiche, o azioni civili, militari e commerciali, durante la guerra, che ha avuto luogo tra le due Potenze.
17. S. M. l’Imperatore, Re d’Ungheria e di Boemia non potrà, secondo i principj di neutralità, ricevere in ciascun de’ suoi Porti, durante il corso della guerra presente, più di sei Bastimenti armati in guerra appartenenti a ciascuna delle Potenze belligeranti.
23. S. M. l’Imperatore, Re d’Ungheria e di Boemia, e la Repubblica Francese conserveranno tra loro lo stesso cerimoniale, quanto al rango e alle altre etichette, quale è stato costantemente osservato prima della guerra.
La detta Maestà Sua e la Repubblica Cisalpina avranno fra loro lo stesso cerimoniale d’etichetta che era in uso fra la detta Maestà Sua e la Repubblica di Venezia.
N.o II
PROCLAMA.