Nell’articolo 8.

4. Tutti i debiti ipotecati prima della guerra nel suolo de’ Paesi enunciati negli articoli precedenti, e i contratti de’ quali saranno rivestiti delle formalità usitate, saranno a carico della Repubblica Francese. I Plenipotenziarj di S. M. l’Imperatore, Re d’Ungheria e di Boemia, ne rimetteranno la nota il più presto possibile al Plenipotenziario della Repubblica Francese, e prima del cambio delle ratifiche, affinchè al tempo del cambio, i Plenipotenziarj delle due Potenze possano convenire di tutti gli articoli spiegativi, o addizionali al presente articolo, e firmarli.

10. I Paesi ceduti, acquistati, o permutati nel presente Trattato, porteranno a quelli cui resteranno, i debiti ipotecati sul loro suolo.

Nell’articolo 12.

8. Sua Maestà l’Imperatore, Re d’Ungheria e di Boemia, riconosce la REPUBBLICA CISALPINA COME POTENZA INDIPENDENTE.

Questa Repubblica comprende l’ex-Lombardia Austriaca, il Bergamasco, il Bresciano, il Cremasco, la Città e Fortezza di Mantova, il Mantovano, Peschiera, la parte degli Stati ex-Veneti all’Ovest e al Sud della linea indicata nell’articolo 6 per la frontiera degli Stati di S. M. l’Imperatore in Italia: il Modenese, il Principato di Massa e Carrara, e le tre Legazioni di Bologna, Ferrara e Romagna.

Nell’articolo 14.

11. La navigazione della parte de’ fiumi e canali, che servono di confine tra i possessi di S. M. l’Imperatore, Re d’Ungheria e di Boemia, e quelli della Repubblica Cisalpina, sarà libera, senza che nè l’una nè l’altra Potenza possa stabilirvi alcun pedaggio, nè tenervi alcun bastimento armato in guerra; ciò che non esclude le cautele necessarie alla sicurezza della Fortezza di Porto Legnago.

Nell’articolo 17.