NOTIFICAZIONE.
Nel Proclama 9 gennajo p.o p.o Sua Maestà si è degnata di manifestare la dolorosa sensazione in Lei prodotta dall’agitazione in cui trovasi il suo Regno Lombardo-Veneto per opera d’irrequieti individui, che, istigati dall’estero e mossi da mire interessate tentano sconvolgere il presente ordine legale delle cose, dichiarando in pari tempo, essere Sua ferma volontà di tutelare la sicurezza e quiete interna ed esterna del detto Suo Regno con tutti quei mezzi che la Provvidenza Le ha dato, memore de’ Suoi doveri di Sovrano, fra i quali è primo il vegliare al bene dello Stato e alla tutela dei fedeli Suoi Sudditi. Or rendendosi necessario che tanto il potere giudiziario, quanto le Autorità di Polizia siano munite di quella maggior forza, che i bisogni del momento, e l’importanza dell’ufficio loro richieggono, Sua Maestà ha ordinato, che per tutte quelle azioni che turbano la pubblica tranquillità, e sono punite dalle vigenti Leggi, abbia luogo una procedura sommaria secondo le norme che si pubblicano contemporaneamente alla presente coll’altra Notificazione in data d’oggi, n.o 5901-499.
Oltre alle azioni contrarie all’ordine e alla tranquillità, che sono contemplate dalla parte I e II del Codice penale, altre pur v’hanno, che, per sè stesse innocue, possono assumere un carattere pericoloso in tempi di politica agitazione, come il presente. In tal caso è, e fu sempre dovere della Polizia d’intervenire, o prevenendo simili azioni, o reprimendole.
Per porgerle i mezzi necessarj all’adempimento di questo suo ufficio, e guarentirla dalla taccia di atti arbitrarj, si notificano a sensi della Sovrana Risoluzione 13 febbrajo 1848 le seguenti disposizioni:
Ogni qual volta un’azione per sè stessa innocua, a cagione d’esempio, il portare certi colori, o il metterli in vista, il portare certi distintivi o segnali, il cantare o declamare certe canzoni o poesie, l’applaudire o il fischiare certi passi di un’azione drammatica o mimica, l’affluire ad un dato luogo di convegno, il dissuadere dal trattare con certe persone, il far collette o il raccogliere sottoscrizioni, e così via, assume il carattere di una dimostrazione politica, contraria al vigente ordine legale, l’Autorità politica della Provincia ne pronuncia il divieto.
Ciò ha pur luogo per quelle riunioni in luoghi pubblici o privati, nelle quali si rende manifesta una tendenza ostile al detto ordine, per ciò, che per massima notoria vi si ammettono soltanto persone conosciute come addette ad un dato partito, o altre se ne escludono del partito contrario.
Lo stesso vale se taluno con intenzioni sovversive dell’ordine tenta di limitare l’altrui libertà individuale con minacce, scherni, rampogne od ingiurie.
Il divieto di tali azioni può ordinarsi dalle Autorità di Polizia secondo le occorrenze, o
a) mediante ingiunzione da farsi al solo incolpato; ovvero
b) pubblicando il divieto per tutto un luogo, Distretto o Provincia, come obbligatorio per tutti.