In ambedue i casi si aggiunge al divieto una comminatoria.
Nel primo caso a) la pena comminata consiste:
1.o in una multa che può giungere fino alle diecimila lire austriache a vantaggio della Casa di ricovero o d’altra Causa pia del luogo;
2.o nell’allontanamento dal luogo dove si commise la contravvenzione, senza alcuna limitazione intorno a quello dell’ulteriore dimora;
3.o nel confinare chi si è reso colpevole della contravvenzione in un dato luogo del Regno Lombardo-Veneto o fuori di esso, sotto sorveglianza della Polizia;
4.o nell’arresto, nella misura stabilita dal § 89 della II parte del Codice penale;
5.o trattandosi di persone che non hanno la sudditanza Austriaca, senza riguardo al tempo di loro dimora negli Stati Austriaci, nello sfratto da tutte le Provincie della Monarchia.
Quale di queste pene debba applicarsi nei singoli casi, dipende dalle circostanze e dall’essere più o meno pericoloso il contravventore, per lo che senza voler istabilire una progressione, se ne rimette la decisione alle Autorità di Polizia.
Nel secondo caso b) la sanzione del divieto generale ha luogo col riferirsi alla misura penale contenuta nel § 89 della II parte del Codice penale; tuttavia le Autorità di Polizia sono autorizzate a sostituire in casi speciali alle pene portate del citato paragrafo quelle di cui si è detto agli articoli 1.o, 2.o e 3.o