SOVRANA RISOLUZIONE.

All’oggetto di mantenere nel Regno Lombardo-Veneto la pubblica tranquillità Mi sono determinato ad ordinare, che nei casi qui appresso accennati dei delitti di alto tradimento, di perturbazione della pubblica tranquillità, di sollevazione e di ribellione, e per la grave trasgressione di polizia del tumulto, sia attivato un giudizio statario giusta le norme seguenti.

§ 1.

Ha luogo il giudizio statario

a) Contro chi, dopo la pubblicazione della presente legge nel Regno Lombardo-Veneto, provoca, istiga, o tenta di sedurre altri, benchè senza effetto, al delitto di alto tradimento contemplato dal § 52 lett. b della Parte I. del Codice penale, ovvero al delitto di sollevazione o a quello di ribellione (§ 61 e 66 della Parte I. del Codice penale), quando vi sia congiunta l’intenzione di alto tradimento.

b) Contro chi colla stessa intenzione, ovvero durante una sollevazione o ribellione scoppiata per qualunque motivo, si oppone con vie di fatto alla forza armata, o commette violenze contro funzionarj pubblici, contro persone rappresentanti qualche magistratura, o contro una guardia.

c) Contro chi si associa con mano armata ad una sommossa popolare od ammutinamento, e richiamato dall’autorità o dalla forza armata a staccarsene, non presta pronta ubbidienza, e viene arrestato durante la sollevazione o ribellione con armi o altri stromenti atti ad uccidere.

d) Contro chi suscita una sommossa popolare sia con pubblici discorsi atti ad ispirare avversione contro la forma di Governo, l’amministrazione dello stato o la costituzione del paese, sia con altri mezzi a ciò diretti (§ 57 della Parte I. del Codice penale), o prende parte attiva ad una sommossa popolare suscitata con tali mezzi.

e) Contro chi si fa reo della grave trasgressione di polizia del tumulto.

§ 2.