In tutti questi casi il giudizio statario si terrà dal Tribunale Criminale ordinario del luogo, in cui fu commesso il reato, e dovrà istruirsi dal medesimo tostochè avrà avuto notizia dell’avvenuto, senza attendere un ordine dell’autorità superiore o senza che sia d’uopo d’una preventiva pubblicazione.

Per deliberare se si abbia a far luogo al giudizio statario, si richiede, oltre a chi presiede, il concorso di non meno di quattro giudici. La scelta dei giudici è rimessa al Presidente del Tribunale, o a chi ne fa le veci.

§ 3.

Dinanzi questo giudizio saranno tradotti, senza riguardo al loro foro personale od al luogo in cui fossero stati arrestati, tutti coloro che vengano colti sul fatto, o contro i quali emergano indizj legali così stringenti, da poter ripromettersi con fondamento di raggiungere senza ritardo la prova legale della loro reità.

§ 4.

Il Tribunale Criminale è autorizzato ad istruire il processo statario anche contro persone militari, o soggette alla giurisdizione militare, qualora vengano arrestate dall’autorità civile. Incombe tuttavia al tribunale di darne tosto parte al prossimo Comando militare, indicando il nome, il luogo di nascita, ed il rango militare dell’incolpato. Il Tribunale è altresì autorizzato a citare direttamente testimoni soggetti alla giurisdizione militare; dovrà però anche di ciò rendere informato il prossimo Comando militare.

§ 5.

Tutto il processo, dal principio sino alla fine, sarà tenuto dinanzi il giudizio formato come sopra (§ 2) e possibilmente senza interruzione.

§ 6.