L’inquisizione dovrà di regola limitarsi al fatto, per cui fu istruito il giudizio statario, e perciò non si avrà riguardo a circostanze accessorie, che non fossero di essenziale influenza sulla determinazione della pena, nè ad altri delitti, che emergessero a carico dell’imputato. Solo nel caso, che all’imputato sovrastasse per un altro delitto una pena maggiore, che per quello, per cui fu tradotto dinanzi al giudizio statario, e che questi delitti stessero fra di loro in connessione, il processo statario abbraccia e l’uno e l’altro delitto; non concorrendo questi estremi, il processo relativo al secondo delitto si condurrà al suo fine dinanzi lo stesso Tribunale Criminale nella via ordinaria.

§ 7.

Non si trascurerà anche lo scoprimento dei correi, ma per questa cagione non dovrà ritardarsi la prolazione e l’esecuzione della sentenza, se non in quanto si abbia fondata speranza di scoprire circostanze importanti riguardo ai disegni ed all’estensione dell’impresa o di esplorare e convincere l’autore principale.

§ 8.

Il termine entro al quale nel giudizio statario deve essere ultimata l’inquisizione e prolata la sentenza, è fissato a quattordici giorni, a datare da quello in cui si diede principio all’inquisizione. Non potendosi constatare entro questo termine la reità dell’inquisito mediante giudizio statario, l’inquisizione si continua dallo stesso Tribunale Criminale nella via ordinaria.

§ 9.

Contro le persone riconosciute ree di uno dei delitti enunciati nel § 1 sollo le lett. a, b, c, ha luogo la pena di morte, semprechè concorrono le condizioni dei §§ 430 e 431 della Parte I del Codice penale. La sentenza di morte viene di regola (§ 11) pronunciata, pubblicata ed eseguita nel modo prescritto per il giudizio statario.

§ 10.

Contro una tale sentenza di morte non ha luogo nè ricorso, nè supplica di grazia.