II. Dovrà da chiunque essere rispettato il libero e pubblico esercizio della religione Cattolica, secondo gli usi che praticavasi al tempo che il prelodato Primo Console come generale in capo dimorava in Milano; venendo perciò vietato qualunque disprezzo contro la medesima e li suoi ministri; in modo che non ne venga impedito in tutta la sua estensione il libero e pubblico esercizio della medesima, nè per alcun modo sia fatto disprezzo ai simboli che la riguardano, sotto le più rigorose pene estensibili anche alla morte a giudizio delle autorità competenti.
III. Saranno pure rispettate le proprietà e le persone di tutti i Cittadini indistintamente, e per conseguenza non potrà alcuno farsi lecito di usare de’ termini che possono in qualunque maniera indicare divisione di partito e di sentimenti.
IV. In conseguenza di queste massime regolatici riesce disgustoso all’Amministrazione provvisoria di vedere che molte persone abbiano abbandonata la loro patria, e quindi per espresso ordine del sullodato Primo Console diffida chiunque si è allontanato dalla patria stessa di doversi restituire al più presto a misura della lontananza in cui ciascuno si troverà al tempo della pubblicazione del presente: eccettuati però quelli che avrebbero prese le armi contro la repubblica Cisalpina dopo il trattato di Campo Formio, dovendo questi ritenersi come traditori e nemici della patria.
V. Dovendosi poi considerare come non avvenute le leggi promulgate dal giorno dell’invasione delle truppe austriache fino al glorioso ritorno delle armate francesi per essere stato questo dominio riconosciuto libero, ed indipendente dalla maggior parte delle Potenze d’Europa e dallo stesso Imperatore, in forza del surriferito trattato di Campo Formio, restano perciò tolti tutti li sequestri posti sopra li fondi, che per diritto di proprietà e legittimo acquisto appartenevano dapprima a ciascun legittimo acquirente, qualunque siasi il titolo del fatto sequestro.
VI. Non dovranno d’ora innanzi avere corso alcuno le cedole di banco di Vienna sparse in questo Stato nè alle casse pubbliche nè per contratti fra privati.
Crede l’Amministrazione Provvisoria che da queste preliminari disposizioni ognuno degli abitanti nella repubblica Cisalpina riconoscerà che il ritorno delle armate francesi e del glorioso Eroe che le dirige, tende alla repristinazione della libertà e dell’indipendenza; onde animati tutti da sentimenti di vera gratitudine saranno per concorrere di buona voglia in questi tempi con ogni sforzo al migliore mantenimento e sussistenza delle armate medesime, all’effetto che venga posto fine al terribile flagello della guerra, unico oggetto che dopo la riacquistata libertà resta a desiderarsi.
Milano dalla Casa del Comune, 15 Pratile anno VIII (4 giugno 1802).
L’Amministrazione Provvisoria
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