CAPO IX.
Riguardi per conservare illesi i conventi de’ religiosi. Varie cautele a tal fine ed altre in caso che v’entrasse il male. Quando sieno tenuti i religiosi a ministrare i sacramenti agl’infetti e quando gli ecclesiastici secolari. Monasteri delle monache come s’abbiano a custodire, e regole se vi penetrasse la peste. Esortar la gente allo spurgo. Dopo il contagio promovere la pietà. Conformità al volere di Dio cagione della vera tranquillità.
Ai magistrati secolari, e molto più alla cura del vescovo sarà ne’ tempi di peste raccomandata la preservazione de’ conventi de’ religiosi e delle religiose. Certo è (il ripeto) che questi luoghi, ma senza paragone molto più quei delle monache, si possono e si sogliono difendere, essendosi osservato anche nel contagio del 1630 della nostra città che colà non entrò, o appena entrò in due o tre, che da lì a poco fu soppresso il morbo, e quel che è più, de’ PP. Benedettini Cassinesi che restarono nel loro monastero in questa città, eccettuatone un solo, niuno s’infettò, laddove alcuni d’essi che s’erano ritirati in villa a S. Cessario, morirono e di contagio. In Firenze per attestato del Rondinelli si conservarono illesi tutti i monasteri delle monache, a riserva di S. Maria sul Prato, ove, secondochè alcuni credettero, morirono di peste due religiose, ma non vi seguì altro danno. Ivi all’incontro quasi niuno de’ conventi de’ frati restò intatto. Furono più fortunati, perchè più guardinghi, alcuni gran conventi di religiosi in Palermo. Anche Roma nella peste del 1656 vide preservati i suoi monasteri; e ho inteso a dire che in Genova stessa, ove del medesimo anno fece tanta strage il male, pure rimasero illesi tutti i conventi delle monache. In quanto alle case dei religiosi dovrà avvertirsi che vivendosi ivi in un continuo commercio di coro, di refettorio e d’altri impieghi, troppo danno potrebbe recare a tutta la comunità un solo che vi portasse dentro disavvedutamente la pestilenza. Il perchè trattandosi di famiglie sacre molto numerose, sarà necessario custodire tai luoghi nella guisa de’ lazzeretti, con questo divario però che laddove dai lazzeretti non si lascia uscire persona o roba che sia sospetta o infetta, nei conventi non v’ha da entrare nè persona, nè roba che abbia minimo sospetto d’infezione, a riserva di quelle che sono necessarie al mantenimento de’ religiosi. Vi si ammetteran dunque i commestibili che d’ordinario sono incapaci d’infezione, e se dovrà introdursi per necessità altra roba o persona atta a portar seco il morbo, non verrà ammessa senza le cautele e i riguardi, e profumi che son prescritti per tutti dal governo politico. Del resto sarà interdetto a qualunque dei religiosi o de’ ministri e serventi l’uscir fuori, o pure, usciti che sieno, si dovrà loro vietare il ritorno. A questo effetto il pubblico, o il vescovo potrà, occorrendo, destinare un custode secolare della sanità, che alle spese d’essi religiosi guardi continuamente la porta del convento, la quale sarà una sola in que’ tempi, acciocchè più sicuramente venga eseguito il suddetto regolamento, ovvero si provvederà in altra competente forma. Pei conventi di poche persone non occorre tanta esattezza o strettezza.
Agli ecclesiastici secolari che s’impieghino in opere di carità, come di confessione, comunione o d’altro, assistendo agl’infermi o moribondi, sarà permesso il ritornare alle lor case e dimorarvi, benchè fieno sospetti, avvertendo solo che non passi commercio fra loro ed altri sani, e che la lor famiglia, siccome sospetta, non pratichi con altri. Ma per gli regolari di grossa famiglia, quando uno o due o più d’essi consacrassero sè stessi all’assistenza caritativa del prossimo infetto, si dovrà camminare con diverso stile. Cioè sarà utile il proibir loro il ritorno in convento, affinchè non rechino la disgrazia a que’ molti che si conservano coi necessarj riguardi della salute e possono esser utili per altri tempi ed impieghi. Viveran dunque tali caritativi religiosi esposti, ritirati in qualche casa decente ed appartata, ove possano recare men pregiudizio che ai loro conventi; e venendo ivi nelle debite forme soccorsi e mantenuti, sarà loro facile il continuare la necessità del loro sacro utilissimo ministero. Il che sia detto in caso che il convento non avesse delle stanze in disparte con passaggio o con porta propria, da collocarvi per quel tempo simili zelanti servi di Dio, e separarli dal resto della comunità. Si ha da stendere tal cautela sino a non praticare per qualche giorno que’ religiosi che fossero chiamati a visitare o confessare qualche infermo, benchè non sospetto di morbo contagioso. Le chiese dei religiosi dovranno regolarsi anch’esse come l’altre della città, cioè o tenerle chiuse, o pur coi rastrelli o cancelli agli altari e a’ confessionarj, per impedire i mali influssi dell’avvicinamento delle persone. Tengano ai campanelli della porta, della sagristia, ecc., un filo di ferro in cambio di corda, fin dove possono arrivar le mani. Ripongano ancora, e chiudano in luogo a parte ben sigillato le scritture e cose più preziose della chiesa, acciocchè se alcun sagrestano cadesse mai infermo di peste, rimangano tali robe esenti dal bisogno dello spurgo.
Se non ostanti simili diligenze e cautele, forse non eseguite con gran puntualità, venisse ne’ chiostri d’essi regolari a scoprirsi alcuno infetto, si dovrebbe anch’esso con celerità trasportare al lazzeretto pubblico, o pure a quello degli ecclesiastici se vi fosse. Si procurerà ancora di levare tutto ciò che potesse indurre ulteriore infezione negli altri religiosi, e di separare i sani da quei che avessero avuto un intrinseco commercio coll’infetto, restando però tutti come sospetti rinchiusi nel proprio convento. Ma quando al claustrale infetto riuscisse, siccome spesso suole, di grande spiacimento l’essere portato al lazzeretto, e ciò servisse d’occasione ad altri per occultare il male e per comunicarlo con poca carità a chi non se ne guarda, sarebbe miglior consiglio, qualora il permettesse la capacità dell’abitazione, il segregarlo interamente con chi l’ha da servire, dagli altri religiosi, mettendolo in camere ben appartate, ovvero in qualche capanna nell’orto: il che pure si può e suol praticare, però con particolar inspezione dei pubblici deputati, per gli secolari abitanti case grandi e comode della città. In tal guisa è da credere che il religioso non atterrito dalla paura del lazzeretto, immediatamente rivelerà la sua infezione, ed apporterà men pericolo agli altri che tosto si segregheranno da lui. Caso poi che crescesse in quella sacra famiglia il furore del contagio, allora converrà estrarne tutti gl’infetti, conducendoli al lazzeretto o in altro luogo proprio; ovvero si faranno uscire i rimasti sani, ma per rinserrarli siccome sospetti in qualche casa fuori del monastero.
Si disputa fra i teologi se gli ecclesiastici regolari sieno tenuti a servire agl’infetti di peste quando il loro prelato glielo comandasse. A me piace la saggia sentenza del Sanchez che, nel tom. II sopra precetti del Decalogo, decide con varie limitazioni la quistione. Cioè: eglino non sono obbligati a servire gl’infetti estranei; ma in quanto ai religiosi domestici appestati sarà obbligato al servigio loro quel religioso a cui il suo superiore il comanderà; avvertendo solo che imprudentemente opererebbe il prelato, qualora esponesse a questo pericolo, chi fosse di pochissima sanità o persona egregia, e per le sue rare qualità utile al pubblico o all’ordine suo. I Certosini e i monaci di S. Benedetto, di S. Girolamo, ed altri simili che non hanno per loro instituto la vita attiva, non sono tenuti a ministrare i sacramenti agl’infetti estranei e possono fuggire dal luogo infetto. Nè pure sono a ciò rigorosamente obbligati, nè si possono obbligare dal loro superiore i religiosi che si chiamano mendicanti, o che godono i lor privilegi, benchè facciano professione di vita attiva; e però anch’essi regolarmente sono esenti dall’obbligo di fermarsi in luogo ove sia la peste. Avverto però essere sentenza del Benzoni che la fuga di questi religiosi difficilmente sarà scusata da peccato mortale pel gravissimo scandalo che ne verrebbe al popolo, da cui essi hanno ricevuto, o ricevono tante rendite e limosine, e a cui poscia non vogliono assistere in caso di sì premurosa necessità. Ma la suddetta libertà ed esenzione dee intendersi qualora vi sieno parochi o altri sostituti, i quali sufficientemente possano adempiere l’ufizio di ministrare i sacramenti al popolo infetto. Altrimenti, essendovi penuria di questi, o troppa abbondanza d’infermi bisognosi di soccorso spirituale, e non trovandosi altri sacerdoti, che o per carità o per mercede, e alle spese del vescovo, aiutassero o supplissero il difetto de’ parochi (i quali sussidiarj è in primo luogo tenuto il vescovo a provvederli), allora i religiosi mendicanti si giudicheranno obbligati a soccorrere il popolo infetto e a ministrargli i sacramenti, perchè, secondo l’ufizio loro, eglino son coadiutori de’ vescovi e de’ parochi nel procurar la salute spirituale del prossimo, e vengono per questo fine mantenuti dalle limosine de’ fedeli, come ottimamente insegnano con S. Tommaso varj teologi. Anzi è tenuto il prelato regolare a somministrar soccorso, e inviare alcuno de’ suoi religiosi anche da un luogo sano ad un infetto, qualora in questo venissero meno i parochi, nè vi fosse altro sovvenimento al bisogno spirituale di quel popolo. Anche il Benzoni con altri autori sostiene le suddette conclusioni, ricordando egli in oltre essere obbligati per debito di giustizia, non che di carità, a servire gl’infermi que’ religiosi che per professione si sono obbligati a tal servigio, come quei della congregazione di S. Giovanni di Dio, chiamati Fate bene Fratelli.
Aggiungo io che molto meno de’ religiosi saranno obbligati i sacerdoti secolari non legati da cura d’anime a servire gl’infetti, siccome nè pure a ministrar loro i sacramenti, quand’anche fosse loro comandato dal vescovo, perciocchè nè pure hanno essi quello strettissimo voto d’ubbidienza verso i proprj prelati, come hanno i regolari verso i lor superiori. E però concedono i teologi che i preti ed ancora i canonici, purchè non curati, si possano ritirare dal luogo infetto, come si può vedere nel Trattato del suddetto monsignor Benzoni e presso il Marchino, il quale con altri teologi stabilisce che un canonico assente per tal cagione non perde le distribuzioni, ove sia l’uso di non perderle per cagione giusta. Qualora nondimeno vi fosse necessità estrema di ministrare la Confessione o altro sacramento agli appestati, e mancassero o giustamente o ingiustamente, i parochi ed altri sussidiarj, in tal caso ogni sacerdote, o certosino, o monaco, o secolare è obbligato sotto pena di grave peccato a soccorrere i popoli costituiti in bisogno, con pericolo ancora della sua vita, sia egli persona malsana o sia quanto si voglia di gran valore ed utilità al pubblico. Senza che nessun prelato il comandi ciò è comandato dalle leggi santissime della carità cristiana, ricordate a noi in tal proposito da S. Agostino, da S. Tommaso e dalla maggior parte dei teologi. Per altro intervenendo simili estreme necessità, il vescovo può e dee comandare a tutti, sì secolari come regolari, il supplire secondo che giudicherà bene la sua prudenza, avvertendo però di non ordinar ciò in individuo ad alcun religioso, ma solamente al loro superiore. Che se questi non volesse poi permettere, nè comandare che alcuno de’ suoi venisse in soccorso, allora egli peccherebbe, e i religiosi saranno tenuti, secondo il Bagnez, Benzoni, Vigant ed altri, ad ubbidire più al comandamento del vescovo che a quello del loro superiore. Se poi sia vero per sentenza del suddetto Vigant che in tal caso restino più obbligati gli ecclesiastici secolari ad ubbidire al vescovo che i regolari esenti, io non voglio metterlo, ma si può certo mettere in disputa, e il vescovo Benzoni e il P. Marchino tengono appunto il contrario. A noi basti di sapere che tutti sono tenuti, e potersi inferire dalle annotazioni del cardinal de Luca al concilio di Trento, essere più de’ semplici sacerdoti secolari obbligati in tal caso a servire quei che hanno uffizj e benefizj residenziali, come i canonici, i cappellani ed altri che costituiscono qualche spezie di capitolo o di congregazione. Nella peste di Palermo del 1625 furono assegnati quattro o cinque religiosi per parrocchia, che abitavano insieme; ma per l’infezione d’uno infettandosi gli altri, si provò miglior partito l’assegnare ad ogni due contrade uno col suo compagno, e in camere vicine a qualche oratorio già fatto, o pure costituito con licenza dell’ordinario, ove egli celebrava, senza che alcuno entrasse in tal casa od oratorio, dove teneva il Santissimo Sacramento e l’Estrema Unzione.
Le medesime cautele prescritte per i conventi de’ religiosi, ed anche più dovranno osservarsi per preservare e custodire quei delle monache. Perciò è assolutamente da assegnarsi un custode della sanità alla porta o al rastrello del loro monastero, che avrà buona serratura anche al di fuori, con obbligazione di non allontanarsi mai da quella porta o rastrello per cui solo, e non per altre porte o finestre, che tutte s’intendano chiuse, dovran le monache ricevere il bisognevole al sostentamento loro. Per bisognevole s’intendono le cose spettanti al vitto o vestito, dovendosi allora astener le monache dal ricercare e dall’accettar altro che sia non necessario e sia capace di portar entro i loro recinti l’infezione, e dovendo elle valersi anche delle cautele comuni agli altri nel ricevere le cose sospette loro necessarie.
Il vescovo in oltre assegnerà un canonico o altro ecclesiastico co’ suoi assistenti per commessario ad ogni tre o quattro conventi di monache, il quale unito ai sindici farà, occorrendo, la visita e darà gli ordini opportuni del buon governo de’ monasteri a lui appoggiati. Sarà sua cura il fare che le religiose si provveggano il più presto e il più che potranno di vettovaglie e massimamente di frumento, farina, vino, olio, formaggio e sapone; con poi ricordar loro l’economia, e prescriverla ancora, se bisognasse, con suprema autorità. Visiterà il medesimo commissario co’ sindaci a’ primi sospetti tutto il recinto della clausura, facendo chiudere ogni porta, o altro luogo, per cui si potesse parlare, dar fuori o ricevere roba, lasciando solo aperta la porta comune colle ruote e co’ parlatorj annessi. Sceglierà ancora in ogni monastero due siti appartati e capaci per servire di lazzeretti, Infetto e Sospetto, in caso di bisogno, tagliandone il meglio che si potrà la comunicazione col resto della casa o pur disponendo tutto per far capanne nell’orto, quando a ciò la necessità costringesse. E a fine di risparmiare l’entrar sovente nella clausura, potrà farsi fare una pianta distinta di tutto il convento con tutti i siti e specificazione d’ogni cella e di chi l’abita, ordinando poscia che niuna muti abitazione senza licenza di lui, e di ciò terrà egli registro. Ogni dì ancora visiterà i monasteri assegnati a lui (e non potendo egli farà farlo da uno degli assistenti) informandosi e osservando se le monache sieno tutte sane e di buon colore, e incoraggiandole per quanto si potrà, mentre il timor nelle donne può cagionar, più che negli altri, dei gravi disordini; e sopra tutto badando che se il male fosse in città, niuno vada loro contando le nuove funeste. Ammalandosi alcuna, se ne darà tosto avviso al commessario suddetto, e il medico invigilerà a tutti gli accidenti del male, per vedere se vi fosse sospetto di contagio. Morendo essa, non potrà seppellirsi senza l’attestazione del medico che non vi sia segno di contagio, e senza la licenza del commessario in iscritto, dovendo questi notare al suo libro tanto le inferme, quanto le morte per mandarne nota ogni sera al notaio destinato dal vescovo, il quale ne trasmetterà poi copia alla congregazione della sanità. Comanderà ancora esso vescovo con precetto penale che ognuna che si ammali vada indispensabilmente all’infermeria, e che quantunque non vi sia sospetto di contagio, non possano visitarla, nè capitarvi se non le monache o converse, deputate infermiere, perchè in tal maniera, accadendo maggiori disgrazie, le altre resteranno esenti dall’obbligo della quarantena.
Sarà parimente d’uopo l’assegnare, se mai si potrà, al confessore una casa contigua al monastero, con vietargli l’uscirne mai, se non per entrare nella chiesa delle monache, e con ordinargli di non conversar con altri, nè di ricevere altra roba dal di fuori del monastero che per le mani del solo custode della sanità, il quale dovrà essere persona d’una inalterabile fedeltà e puntualità. In questa forma conventi ben numerosi in que’ calamitosi tempi si sono sempre conservati illesi. Ma per maggiormente ottener questo intento, il vescovo formerà un’istruzione per cadaun convento, prescrivendo come s’abbia a contenere il custode e il confessore, e come si debbano ricevere ivi le vettovaglie ed altre robe necessarie. Non permetterà, se non in caso di gran necessità, l’entrata nella clausura a persone estranee e nè pure visita alcuna al parlatorio, ordinando che le monache non possano ammetterla senza ordine sottoscritto dal vescovo medesimo. Dovranno pertanto star sempre chiusi i parlatoj e le grate, e se pur occorresse di parlare ad alcuno, ciò si potrà fare senza aprir le stesse grate, alle quali ancora aggiugneranno un telaio di carta per guardarsi dal fiato delle persone estere. Prima ancora della formal dichiarazione della peste o dell’evidente pericolo d’essa, vieterà il vescovo alle religiose l’accettare in custodia robe di estranei, anche parenti, non tanto per esimere il chiostro da ogni introduzion di male, quanto ancora per risparmiare alle medesime varj disturbi. Parimente proibirà alle monache il ricever altre lettere che le scritte o dai superiori, o per bisogno del monastero, le quali ancora non dovranno ammettersi senza cautela, cioè prendendole con due forbici o molette, e purgandole poi con aceto o ripassandole sopra il fuoco. Sarà loro interdetto il dar fuori a lavare panni, o, non potendosi di meno, s’insegneran loro le precauzioni. Così ancora sarà necessario prescrivere buona regola per gli paramenti ed altri ornamenti e vasi dell’altare, con avvertenza di lasciar fuori i soli che fossero necessarj e con prevenire che chierici o sacerdoti estranei non possano portar colà pericolo d’infezione. Non ripiglieran, dico, indietro i paramenti destinati ai lor cappellani; e occorrendo farli imbiancare, ciò si faccia a spese loro fuori del convento. Dovendo far macinare, mandino il grano per gli uomini loro e con il lor carro al mulino, facendovi assistere i medesimi uomini, acciocchè i lor sacchi non tocchino quei degli altri. Gioverebbe allora aver forno nel proprio monastero.