Desiderando il nostro Ill. Sig. Don Alfonso Duca di Ferrara, Modena e Reggio, Marchese d'Este e Conte di Rovigo ecc. di vicinar bene con li eccell. Sig.ri Fiorentini, per questa presente publica grida notifica e proibisce a ciascun suddito di qualunque condizione si voglia essere o sia, che non ardisca nè presuma andare ne le terre o lochi delli prefati eccell. Sig.ri Fiorentini in armata ovver guarnigione, sotto alcun pretesto o scusa di fazione o parentado o altra causa, nè ardisca dare alcuna molestia alli sudditi d'essi Sig.ri, altrimenti incorrerà nell'indignazione e disgrazia di S. E. e in confiscazione di tutti li suoi beni ecc.
Die ultimo aprilis 1523.
IV
Sul doversi vendere il pane nelle botteghe, nè portarlo dietro a' viandanti
Da parte ecc. Si fa intendere ad ogni persona che voglia far pan da vendere, che non abbia a tener fora nè a venderlo in altro loco che veramente drento dalle porte della terra ovvero su la calcinaria[324] a loco deputato, e nessuno ardisca di partirsi dalla sua bottega o dal suo banchetto con pane per andar drieto a' viandanti per vendere, sotto pena di perder tutto il pane che si troverà aver fora di loco concesso, ed essere condennato 10 scudi per volta, da essere applicata la metà, della pena all'inventore, e l'altra metà da esser data per limosina ecc.
Die 20 iunij 1523.
V
Sopra l'ammazzare i banditi[325]
Perchè nessuno possa pretendere d'ignoranza, per questa presente grida si replica da parte del Mag. Sig. Commissario generale di Garfagnana, che ogni bandito o condennato che ammazzi un altro che sia bandito per omicidio guadagnerà la grazia libera, avendo la pace da' suoi nemici; e intanto che la pace si praticherà averà un salvo condotto di poter star nella provincia: e se ammazzerà un bandito, e non fusse esso bandito nè condennato, guadagnerà la grazia per un ch'esso voglia, purchè non sia bandito per ribello o per assassino.
Die 3 martii 1524.