VI

Contro Gio. Madalena e Nicolò da Pontecchio banditi[326]

Per parte ecc. Si fa comandamento ad ogni persona di che condiziono voglia essere e sia di questa ducal provincia di Garfagnana, che non ardisca sotto pena di 50 ducati di dar alloggiamento o recapito o mangiare o bere a Gio. Madalena da S. Donnino nè a Nicolò di Gaspar da Pontecchio.

E si notifica a ogni persona che andrà in sua compagnia con arme, e lor presterà favore contro chi li volesse offendere, cascherà subito in bando della testa e confiscazione de' suoi beni, e poterà essere morto senza punizione alcuna.

E da l'altra parte chi ammazzerà li due predetti, cioè Gio. Madalena e Nicolò da Pontecchio, ovvero li darà presi in mano de l'officio, se serà bandito guadagnerà la grazia per ogni delitto che avesse fatto, e quando non fosse bandito poterà cavar un altro di bando e chi più li piacerà, purchè per altro non sia bandito per ribello o per assassino.

Die decimo martii 1524.

VII

Sopra l'ammazzare i banditi

Volendo l'Ill. ed Ecc. Sig. nostro Don Alfonso Duca di Ferrara, di Modena[327] e di Reggio, Marchese d'Este e Conte di Rovigo ecc. provveder che li delitti ed eccessi gravissimi che ogni dì accadeno in questa sua fedel provincia di Garfagnana per causa delli banditi che contro la volontà di S. Ecc. ci stanno e abitano con grandissimo danno de' suoi fedeli sudditi, per questa presente grida conferma tutto quello che per altre gride da parte di S. Ecc. e del suo Mag. Commissario altre volte è stato notificato circa tal materia, e appresso per questa fa intendere ch'ogni bandito che ammazzasse un altro bandito di questa provincia per omicidio, averà la grazia di sè, e gli serà perdonato ogni pena in la quale fusse incorso.

Die 14 maij 1524.[328]