II. Possiamo ora occuparci del processo ripetitivo, per lo quale, come abbiamo fatto avvertire più sopra, la Corte fin dal 31 luglio 1600 aveva già emanati i suoi decreti. E gioverà innanzi tutto dire in che consistevano le ripetizioni, e in qual modo vi si procedeva secondo la giurisprudenza del tempo. Le ripetizioni concernevano essenzialmente i testimoni del fisco. Il Procuratore fiscale, che compariva in dati momenti senza assistere alle sedute della Corte, facendo lo spoglio degli esami raccolti compilava tanti Articoli, capi, o posizioni, esprimenti tanti fatti o detti incriminabili da' quali emergeva il delitto onde si intitolava la causa. Questi articoli egli redigeva ed esibiva per far constare chiaramente il delitto, e in ciascuno di essi poneva, offriva, e voleva e intendeva provare ciascun fatto o detto, ciò che per altro era stato ed era vero, pubblico, notorio, pubblica voce e fama, e però egli, il fiscale, protestava di non ritenersi costretto ad una prova superflua! Presentando gli articoli conditi di un simile noioso formulario, faceva istanza e chiedeva che si venisse alla ripetizione; e la Corte, veduti gli atti e l'istanza del fiscale, emanava un Decreto, col quale ordinava la consegna di una copia degli articoli all'imputato, e stabiliva un termine entro il quale l'imputato dovea formare e produrre gl'Interrogatorii da farsi a' testimoni del fisco sopra quegli articoli, ed anche dimandare un Avvocato e procuratore, dichiarando che in contrario si sarebbe proceduto alla ripetizione de' testimoni senza interrogatorii; per solito la Corte deputava pure fin d'allora, ex nunc prout ex tunc, un Avvocato e difensore di ufficio quando prevedeva che l'imputato non l'avrebbe chiesto da sè, ed infine ordinava di notificare ogni cosa all'imputato. Nello stesso giorno il Mastrodatti faceva la consegna degli articoli e la notificazione del termine con la deputazione dell'Avvocato, e ne redigeva un atto in presenza di quattro testimoni, ordinariamente carcerati e carcerieri. Quindi l'Avvocato presentava a nome dell'imputato gl'interrogatorii da rivolgersi a' testimoni contro gli articoli, e faceva istanza ed umilmente chiedeva che i testimoni prima di esaminarsi su ciascuno articolo rispondessero a quegl'interrogatorii, in contrario con riverenza protestava. Quest'interrogatorii erano preceduti rutinariamente da alcune ammonizioni che si doveano fare a ciascun testimonio, cioè, di essere obbligato a dire la pura e semplice verità, sotto pena di scomunica ed altre molte e gravi pene, di tener presente che si commetteva falsità non solo col proferire il falso ma anche col tacere il vero, e che commettendo, Dio non voglia, la falsità, era sempre tenuto a restituire la fama. E non meno rutinariamente esigevano che ciascun testimone dicesse il suo nome, cognome, padre, madre, patria, esercizio, a spese di chi vivesse, quanto possedesse, se fosse solito confessarsi e comunicarsi, e presso quale confessore e in quale chiesa e da quanto tempo l'avesse fatto, se fosse stato mai scomunicato, e da quanto tempo e per quale causa: e poi, se conoscesse l'imputato, da quanto tempo e per quale causa, se gli fosse amico o nemico e perchè, se ci avesse mai conversato intrinsecamente e quale opinione ne avesse circa le cose della fede; e poi, venendo a ciascuna imputazione, se avesse udito qualche volta parlare l'imputato del tale argomento e in che senso, e con quali parole, e in qual luogo, e in qual parte di quel luogo, e con quale occasione, e in presenza di chi, e quante volte, e in quale ora, giorno, mese ed anno, e se determinatamente o d'improvviso, e se con assenso o con dissenso del testimone, e in caso di dissenso, con quali parole questo fu espresso e quali risposte ebbe etc. etc. etc. Ci rimangono saggi d'interrogatorii che costituiscono veri monumenti di fecondità in sottigliezze, e sempre allo scopo di far trovare qualche contradizione ne' testimoni, o di stancare interroganti ed interrogati e prender tempo. Era poi anche in facoltà dell'Avvocato di aggiungere qualche speciale interrogatorio, oltre quelli calcati sugli articoli, e perfino d'indicare qualche persona speciale cui quell'interrogatorio aggiunto dovea rivolgersi: d'altra parte, è quasi superfluo il dirlo, i Giudici non mancavano quasi mai di rivolgere di tempo in tempo a ciascun testimone, oltre la detta doppia serie di dimande, qualche loro particolare dimanda d'ufficio.
In tal modo fu iniziato e condotto anche il processo ripetitivo nella causa del Campanella e socii. Procuratore fiscale fu il Reverendo Andrea Sebastiano, fiscale della Curia Arcivescovile, che trovasi nella massima parte delle scritture processuali di quel tempo, avendo poi avuto a successore nel 1603 il Rev.do Silvestro Santorello: egli diede gli articoli soltanto contro ciascuno de' tre imputati principali, il Campanella, il Pizzoni e fra Dionisio, incolpandoli tutti egualmente «de haeretica pravitate et atheismo»; ma vedremo che durante la causa svanì l'ateismo e rimase unicamente l'eretica pravità. Il tribunale emanò tre Decreti, uno per ciascuno de' tre imputati, assegnando il termine di soli 4 giorni perchè si producessero gl'interrogatorii, ma veramente tollerò che questi fossero prodotti fin 16 giorni dopo, come si vede accaduto appunto pel Campanella, essendo stati gl'interrogatorii in nome suo presentati il 16 agosto. Nel Decreto relativo al Campanella si disse: «atteso che fra Tommaso Campanella simula o sembra simulare la pazzia, i Signori giudici, senza deliberar nulla sopra di ciò, perchè la giustizia non patisca danno in qualche parte e per abbondanza di cautela, decretarono che ad esso fra Tommaso Campanella venga assegnato d'ufficio come si assegna per curatore ed avvocato il Rev.do Attilio Cracco»[185]. Questo medesimo Cracco fu assegnato per Avvocato e difensore al Pizzoni e a fra Dionisio, nel caso in cui costoro non avessero da loro medesimi chiesto un Avvocato e procuratore. Per quanto ci consta da diverse scritture di quel tempo, il Rev.do Attilio Cracco era l'avvocato officioso quotidiano nelle cause del S.to Officio in Napoli, salvo l'assistervi o no con la debita diligenza; così nel corso di questo medesimo processo troviamo una supplica di fra Dionisio a' Giudici perchè provvedessero a far andare presso di lui il Cracco che non ci andava. Da una nota confidenziale, scritta da costui a piè di un atto del processo, rilevasi che egli era compare del Mastrodatti Prezioso e certamente coll'avvocatura di officio faceva la sua carriera nella Curia: difatti in una scrittura del 23 luglio 1615, durante l'Arcivescovato del Card.l Carafa, essendo Curzio Palumbo Vicario delle Monache e Commissario delle cause di S.to Officio, troviamo il Rev.do Attilio Cracco Canonico ed Avvocato fiscale.
Ecco ora con la maggior brevità possibile i particolari degli articoli e degl'interrogatorii dati per ciascuno de' tre inquisiti, contro i quali si fece il processo ripetitivo.—Contro il Campanella furono dati dal fiscale non meno di 20 articoli, riproducendo anche tutte le scritture, atti e processi formati contro di lui[186]. Co' 20 articoli, corredati delle formole sopra esposte, il Fiscale volle provare avere il Campanella detto apertamente e pubblicamente: che non c'era Dio, che la Trinità era una chimera, che Cristo non era Dio ma un pezzente, che l'ecclissi del sole a tempo della passione di Cristo non fu miracolosa nè universale, che la risurrezione di Cristo non fu vera e il corpo di lui, al pari di quelli di certi legislatori, fu rubato, che Maria non rimase vergine, che nell'Eucaristia non c'era il corpo di Cristo ed essa fu istituita per semplice commemorazione, che i Sacramenti erano invenzioni di uomini ed istituiti per ragione di Stato, che i miracoli di Cristo non erano veri ed ognuno potea farne, e Mosè passò il mare profittando del flusso e riflusso e Lazzaro risuscitò per finzione, che era una stoltezza adorare il crocifisso, che non c'era purgatorio nè paradiso nè inferno e le anime tornavano nel nulla, che l'anima era mortale, che non c'erano i diavoli, che egli volea predicare una nuova legge migliore di quella de' Cristiani, che il peccato era tale in quanto così credevasi dagli uomini e non era peccato quello che commettevasi di nascosto, che gli atti venerei non erano peccati e la Chiesa avea fatto male a proibirli, che le Sacre Scritture erano invenzioni degli Apostoli ad oggetto d'introdurre la fede di Cristo, che era lecito cibarsi di carne in ogni tempo, che egli sapeva fare miracoli o poteva farli, che la legge de' turchi era migliore di quella de' Cristiani. Come si vede, egli presentò i fatti emersi dai varii processi, accogliendoli con tutta la larghezza possibile e così come erano stati deposti. Naturalmente anche l'Avvocato riprodusse le cose medesime per conto suo negl'interrogatorii con tutto il formulario d'uso; nè aggiunse alcuna cosa di proprio per combattere le accuse, ma invocò la dottrina, bontà e religione de' Signori della Corte, notando che in simili casi conveniva che essi fossero non solo giudici ma anche patroni per indagare la verità[187].
Quanto al Pizzoni, gli articoli del fiscale contro di lui furono solamente 4, volendo provare aver lui detto, creduto ed anche tentato d'insegnare, che non c'era Dio, che non c'era Trinità, che era vano astenersi dal mangiar carne, ed in complesso tutte le eresie che si pretendevano dette dal Campanella, per lo che aveva con costui una cifra secondo la quale si scrivevano scambievolmente. E l'Avvocato si attenne alle stesse cose negl'interrogatorii, e per l'articolo in cui si affermava avere il Pizzoni professate tutte le eresie del Campanella volle che ogni testimone dicesse: se conosceva che il Pizzoni e il Campanella fossero familiari tra loro e da quali segni l'avea rilevato, se aveva mai udito costoro parlare di cose contro la fede e di quali cose, dove, e quando, e alla presenza di chi, e in modo aperto e chiaro o piuttosto oscuro, se aveva poi riferito ad altri queste cose, e a chi, e dove, e quando, e con quale occasione e a quale scopo, se infine conosceva quali fossero le opinioni del Campanella e che le esponesse etc. etc. Diede dippiù altri interrogatorii aggiunti, volendo che ogni testimone dicesse se era stato persuaso da qualche giudice a deporre contro il Pizzoni, segnatamente perchè il Pizzoni avea deposto contro di lui, se sapeva che fossero state scambiate lettere tra il Pizzoni e il Campanella, e cosa esse contenessero e in quale carattere fossero scritte, se sapeva che il Campanella e fra Dionisio avessero minacciato il Pizzoni e procurate fedi testimoniali false, se sapeva che il Pizzoni fosse stato lettore e predicatore di buone dottrine cattoliche o si fosse mai detto il contrario, se infine esso testimone era stato mai inquisito, processato e condannato, e da chi, e dove e per quale causa.
Da ultimo, quanto a fra Dionisio, vi furono per parte del fiscale 17 articoli, volendo provare aver lui detto, creduto ed insegnato o tentato d'insegnare: che non c'era Dio, che la Trinità era una chimera... insomma quasi tutte le cose affermate contro il Campanella, aggiuntovi il fatto osceno in dispregio dell'ostia che sarebbe stato da esso fra Dionisio perpetrato, e con la conchiusione dopo tanto lusso di articoli, che aveva tenuto, creduto, insegnato o tentato d'insegnare tutte e ciascuna delle opinioni eretiche le quali si pretendeva aver tenute, credute e insegnate il Campanella. È superfluo dire che l'Avvocato seguì puntualmente il fiscale negl'interrogatorii; ma bisogna notare che aggiunse un'altra quantità d'interrogatorii divisa in tre gruppi, l'uno circa la persona del Pizzoni, l'altro circa la persona del Lauriana, il terzo circa la persona del Soldaniero. E col 1o volle che fosse il Pizzoni interrogato sopra più fatti: se esso Pizzoni fosse stato amico o nemico di fra Dionisio ed essendogli nemico come mai avesse fra Dionisio potuto comunicargli tanto gravi eresie, se fosse vero l'aver rubato molti scritti e prediche di fra Dionisio e l'essersene costui lagnato co' superiori, se avesse fatto fuggire fra Gio. Battista di Polistina quando fra Dionisio cercava di farlo carcerare per l'omicidio del P.e Ponzio, se fosse stato mai cacciato da qualche convento in cui fra Dionisio era Priore, se nel luglio 99 incontratosi con fra Dionisio in Stilo avesse cercato di parlargli e fra Dionisio vi si fosse rifiutato, se avesse dimorato più a lungo col Campanella ed avutane maggior conoscenza in paragone di fra Dionisio. Col 2o gruppo d'interrogatorii volle che il Lauriana dicesse: se esso Lauriana avesse cercato di vendere a fra Vincenzo Perugino certi scritti, che fra Vincenzo non volle comprare avendo conosciuto che apparteneano a fra Dionisio, se fosse stato mai suddito di fra Dionisio e da costui pubblicamente gastigato ed espulso dal convento per mala vita, se nel convento di Pizzoni ci fosse un passaggio per la cella del Vicario volendo andare alla cucina, se in Pizzoni fra Dionisio fosse stato prima o contemporaneamente al Campanella. Infine col 3o gruppo d'interrogatorii volle che il Soldaniero dicesse: se esso Soldaniero fosse andato nella camera in cui trovavasi carcerato fra Dionisio per parlargli, avendogli pure fatto visite, assistenza, spese, e prestato danaro quando fra Dionisio era infermo, allo scopo di conciliarsi con lui; inoltre se nelle carceri gli avesse rivelate le deposizioni fatte contro di lui, e divulgate alcune circostanze deposte nel suo esame.
Evidentemente gl'interrogatorii aggiunti, pel Pizzoni e per fra Dionisio, venivano da costoro medesimi suggeriti all'Avvocato con lo scopo di prepararsi il terreno alle difese. E così pel povero Campanella, che continuava a mostrarsi pazzo, non vi furono interrogatorii aggiunti, ed invece di essi vi furono le semplici raccomandazioni a' Signori Giudici.
Il 21 agosto 1600, nella seduta medesima in cui si faceva l'esame informativo di Valerio Bruno, procedevasi alle ripetizioni, cominciando da quelle contro il Campanella, che furono in breve esaurite nelle sedute successive del 22 e 23, aggiungendovisi una ripetizione supplementare il 29 agosto. Furono ripetuti il Soldaniero, il Pizzoni, il Lauriana, il Petrolo, fra Pietro di Stilo; la ripetizione del Petrolo ebbe bisogno di un supplimento, per chiarire alcuni punti su' quali non parve di avere avute risposte da poter contentare[188]. Ad ognuno di costoro si lesse dapprima, con le debite ammonizioni, ogni singolo interrogatorio, di poi ogni singolo articolo «della parte avversa», a meno che la persona del testimone non vi fosse del tutto estranea, aggiuntavi pure qua e là qualche dimanda ex officio; e però nel processo si trovano inserti prima gl'interrogatorii con le ammonizioni e poi gli articoli, secondo l'ordine col quale doveano rivolgersi al testimone per averne le risposte. I lettori intenderanno che noi non potremmo in alcun modo riferire tutta la serie di queste risposte, le quali veramente dànno una quantità notevole di notizie, onde simili atti processuali riescono sempre di una grande importanza: moltissime notizie, da essi rilevate, hanno servito di base alla nostra narrazione degli antecedenti del Campanella, della congiura ed anche de' primi atti del processo; qui terremo conto essenzialmente delle cose che riflettono i punti più cospicui della causa.
Il Soldaniero (21 agosto) dovè dichiarare che era stato una volta scomunicato «per havere preso alcuni ribelli in chiesa» senza dire se fosse stato assoluto; e vedremo che pure di questo fatto si servì poi fra Dionisio per infermare la validità della sua testimonianza. Del rimanente continuò a dire che non aveva mai conosciuto il Campanella, non aveva mai ricevuta da lui alcuna lettera, e ne aveva avuta relazione solo da fra Dionisio, dal Pizzoni e da fra Pietro di Stilo, il quale ultimo non gli disse nulla del Campanella contro la fede, mentre i due primi gli dissero che il Campanella era uomo d'importanza, poteva fare miracoli, poteva risuscitar morti (null'altro che questo). Continuò a dire che mandò il Priore di Soriano a rivelare ogni cosa al Visitatore, e dichiarò di non avere avuta niuna promessa per deporre nel modo in cui depose. Naturalmente, non avendo mai conosciuto il Campanella, non potè attestare niuna delle cose affermate ne' 20 articoli del fiscale.—Il Pizzoni (22 agosto) ripetè le solite cose. Aveva conosciuto il Campanella da lungo tempo, ma solo quella volta che lo vide in luglio, lo udì parlare di eresie. Accennò (abbastanza goffamente) alle argomentazioni con le quali si era sforzato di ribattere le eresie che il Campanella aveva proferite, ed alla lettera che scrisse al P.e Generale, con l'opera del Lauriana, per informarlo di tutto; aggiunse che non potè fare altra dimostrazione contro di lui, perchè egli era accompagnato da tre o quattro banditi, come il Caccia e Marcantonio Contestabile; (sempre senza riguardo alcuno verso il Campanella e solo intento a salvare sè medesimo con la menzogna). Confermò che al suo esame innanzi a fra Cornelio era presente D. Carlo Ruffo, che quell'esame conteneva molti errori e non gli era stato letto come era stato scritto. Sopra ciascuna eresia, che avrebbe udita dal Campanella, molto spesso si riportò agli esami fatti, non ricordandosi bene (circostanza da notarsi), ed infine aggiunse che quando parlava degli esami fatti, intendeva parlare di quelli fatti in Napoli, perchè in quelli fatti in Calabria ci erano «mille errori del scrittore».—Il Lauriana (nella seduta medesima) disse che conosceva il Campanella da due anni, e pel rimanente non fece che risponder sempre, «vedete al mio esamine che sarà llà,.. non mi posso ricordare,.. vedete llà all'esamine». Aggiunse infine, «queste cose le mantenerò in faccia à fra Dionisio et à fra Thomaso»; ed allora i Giudici gli fecero l'obiezione naturalissima, «come potrà sostenere quelle cose che dice di non sapere e non ricordare»; ed egli, «io lo sostenerò perchè essi l'hanno detto»; e i Giudici, «quali sono queste cose che i predetti dissero»; ed egli, «stanno scritte all'esamine, vedetelo llà»; e i Giudici, «dica le cose che si contengono in detto esame»; ed egli, «io non me ne ricordo»! Confermò del pari che a Monteleone D. Carlo Ruffo fu presente all'esame; e poi, venendo agli articoli, sul primo, cioè che il Campanella aveva detto non esservi Dio, rispose, «vedete l'esamine che mi pare che lo dica, et esso havea un libro in mano, che trattava de Deo, et si chiama Plinio»; su tutti gli altri rispose che non se ne ricordava, appellandosi continuamente al suo esame.—Il Petrolo (23 agosto) disse di avere conosciuto il Campanella prima che fosse frate, «che esso era prevetello», e poi negli ultimi due anni. Quindi, molto diffusamente, citando una quantità di circostanze, confermò ciascuna delle cose che avea deposte contro di lui. Narrò le pressioni sofferte la prima volta da parte di fra Cornelio per farlo deporre, la lettura fattagli privatamente dell'esame del Pizzoni per avere da lui le deposizioni medesime; e poi la presenza di D. Carlo Ruffo, del Capitano di campagna e di molti birri, nell'esame di Gerace, le pressioni ivi sofferte da parte di fra Cornelio per fargli sottoscrivere un esame che conteneva più di quello che aveva detto, l'andata alla stanza della tortura con lo Sciarava, le violenze di costui che prendendolo pel petto l'obbligò a sottoscrivere; onde si rimise all'esame fatto in Napoli «perchè quello di Calabria non fu scritto come egli diceva». Intanto venne ripetendo le eresie che il Campanella gli aveva espresse in discorsi confidenziali, negando quelle non deposte da lui e taluna malamente scritta in Calabria, come pure le diverse esagerazioni accumulate su quelle da lui deposte (che il fiscale aveva tratte dalle deposizioni del Caccia, del Pisano etc.).—Fra Pietro di Stilo (nella seduta medesima) dicendo che si era confessato al P.e Gonzales, aggiunse che costui faceva a tutti belle esortazioni, ed andava spesse volte dal Campanella e gli faceva «brutte riprensioni». Narrò la sua conoscenza col Campanella «da che era figliolo», accennando anche ad un progetto di matrimonio tra un fratello suo ed una sorella del Campanella, che poi non si concluse «per questi romori». Confermò di non aver mai udito il Campanella parlare contro la fede, e di averlo solamente dovuto rimproverare come superiore del convento, ammonendolo che non praticasse tanto con secolari. Espose assai minutamente le circostanze verificatesi nel suo primo esame in Squillace, ricordando le dimande fattegli e le risposte date, e il non essersi voluto scrivere il processo verbale, e l'essere stato minacciato di consegna alla Corte Regia da parte del Visitatore e più ancora di fra Cornelio, presenti i birri della Corte; poi le cose medesime verificatesi in Gerace, presenti il Capitano di campagna e i suoi soldati, e l'avergli fra Cornelio mostrati certi ferri co' quali voleva fargli stringere il petto, e d'altra banda l'avergli promesso libertà se dicesse di avere udito eresie dal Campanella, aggiungendo che fra Cornelio aveva preso molti danari da' conventi ed altre robe da' particolari per fornirne gl'inquisiti, e intanto nessuno avea ricevuto nulla. Intorno alla Trinità, a' Sacramenti ed in ispecie all'Eucaristia, e così pure intorno alle Sacre Scritture, non solo negò che il Campanella ne avesse parlato male, ma attestò che alle volte disputando con dottori e con Cappuccini, alle volte predicando in Chiesa, ne aveva parlato sempre bene; del resto egli disse, «io non mi intendo di queste cose perchè son ignorante». Intorno all'ecclissi avvenuta a tempo della morte di Cristo rispose, «sò che il Campanella parlava di stelle, de lune, di clisse, è di terremoti et di tutte le scientie del mondo, è mi parevano cose curiose, è buone, mà dela oscuratione fatta à tempo dela morte di christo non ne sò niente»: intorno a' miracoli poi, pur negando che il Campanella avesse parlato de' miracoli di Cristo come era stato malamente scritto in Gerace, ammise che una volta, mentre il Campanella diceva che le opere sue si potevano comprovare con miracoli, avendo taluno, che forse era il Prestinace, argomentato in materia di miracoli, il Campanella mostrò di sprezzare quegli argomenti ed accennò ad una certa «elevatione di mente». Passando agli articoli, fin dal 1o disse, «poi che il fiscale dice questo, et è comprobato dalla Santa Chiesa che il Campanella è tenuto per uno heretico, vi dico che per l'avenire lo voglio tenere anchora io per heretico, ma però di queste cose contenute in questo articolo non ne sò niente»; ed egualmente per tutti gli altri articoli disse non saperne niente.—Infine il Petrolo (29 agosto) fu esaminato di nuovo, per dare chiarimenti intorno ad alcune cose che aveva ammesso per dette dal Campanella ovvero enunciate in modo confuso, e segnatamente intorno alle superstizioni che c'erano nell'Eucaristia, intorno all'ecclissi a tempo della morte di Cristo, intorno all'essere stato il sacramento dell'Eucaristia istituito per ragione di Stato. Ed egli, negando quest'ultima proposizione, che disse di non intendere ed attribuì totalmente a fra Cornelio, negando che il Campanella avesse mai parlato di quella tale ecclissi ed ammettendo invece che avea detto essere il sole calato alcune miglia, dichiarò di non ricordarsi delle superstizioni che c'erano nell'Eucaristia. Ed aggiunse: «per l'amore di Dio, le Signorie Vostre non habbiano tanto riguardo alle cose fatte in Calabria, perchè le cose furono fatte tanto imbrogliate, è sotto sopra che non si potria dire»; e ricordò avere un prete di Gerace detto che loro frati si cavavano gli occhi l'un l'altro, ed essere stati dal Mesuraca dati 100 scudi a fra Cornelio perchè processasse mortalmente il Campanella ed egli potesse così guadagnarsi il taglione dalla Corte Regia, narrando di nuovo tutte le circostanze della fuga e cattura sua insieme col Campanella per opera del Mesuraca.
Se ci facciamo a valutare i risultamenti delle ripetizioni contro il Campanella, troviamo le seguenti cose. Riuscirono: assai meno gravi e quasi insignificanti le testimonianze del Soldaniero, già prima poggiate essenzialmente sopra vaghi detti e congetture; abbastanza chiaramente false le deposizioni del Lauriana, già dettate da suggestioni ed ingrossate per bestiale scempiaggine; pur sempre molto gravi e compromettenti le testimonianze del Pizzoni, già date senza dubbio per doppiezza e speranza d'impunità; non meno gravi, comunque attenuate di molto, le testimonianze del Petrolo, già rese per eccessiva timidezza piuttosto che per malvagità; sempre più favorevoli e giustificative da ogni lato le testimonianze di fra Pietro di Stilo, già prima niente affatto lievi per avveduto apprezzamento de' tempi, de' luoghi e delle circostanze. Riuscirono poi unanimi le dichiarazioni di mala condotta de' primi processanti da parte dei frati d'ogni colore, ma se esse giungevano ad infondere gravi dubbî sulla legittimità del processo fondamentale di Calabria, non potevano giungere a scuotere la convinzione che molte eresie aveano dovuto essere manifestate dal Campanella almeno ne' discorsi confidenziali, poichè, mentre p. es. il Pizzoni diceva che «mille errori del scrittore» erano corsi nel suo esame, e il Petrolo diceva che «le cose furono fatte sotto sopra», in fondo entrambi confermavano in tutto o in gran parte le loro testimonianze precedenti.
Ecco ora i particolari degli esami ripetitivi contro il Pizzoni. Essi si fecero immediatamente dopo quelli del Campanella ed occuparono due sedute, il 23 e 24 agosto: furono ripetuti, il Soldaniero (in due volte), il Lauriana, Valerio Bruno e il Petrolo.—Il Soldaniero disse di avere già conosciuto il Pizzoni qualche tempo prima che confermasse le eresie di fra Dionisio, perchè veniva spesso in Soriano; che quando vi venne con fra Dionisio, in due giorni successivi confermò le eresie che costui diceva, cioè che il Sacramento dell'altare non era vero, che egli se n'era servito per un uso osceno, e che i sette peccati (sic) erano stati fatti per ragion di Stato, rimettendosi in tutto il resto all'esame primitivo giacchè non se ne ricordava. Persistè nell'asserire che ne avvertì il Priore ed il Lettore fin dal 1o giorno, e poi, nel 2o giorno, procurò che que' frati fossero cacciati dal convento, affermando che il Pizzoni avea detto potersi sempre mangiar carne, ed avea lodato il Campanella e le sue opinioni eretiche, ond'egli congetturò che tutti e tre que' frati si avessero comunicate le eresie tra loro. Inoltre confermò di aver narrato il fatto a fra Domenico e poi a fra Gio. Battista di Polistina, e dietro dimanda d'ufficio, attestò che credeva costoro uomini da bene; disse di non conoscere lettere scambiate tra il Pizzoni e il Campanella, e infine dovè dichiarare di essere stato processato, secondo lui falsamente, per l'omicidio di due fratelli Soldaniero parenti suoi. Quanto alle cose contenute negli articoli del fiscale, disse che non si ricordava se il Pizzoni avesse o no parlato dell'esistenza di Dio e della Trinità, che avea parlato del potersi mangiar carne ogni giorno, e che egli riteneva avergli discorso di eresie in que' due giorni per insegnargliele!—Il Lauriana disse di aver conosciuto il Pizzoni da oltre sei anni, non averlo mai visto fare o dire qualche cosa contro la fede, e solo averlo udito dire, a proposito di un libro del Campanella, che alcune delle cose scritte in quel libro gli parevano buone ed altre no, mentre esso Lauriana non le riteneva buone, perchè erano contro S. Tommaso, non già contro la fede. Confermò che in Pizzoni il Campanella e il Pizzoni stettero insieme sette giorni, e che quando il Campanella parlò di eresie era presente anche fra Dionisio. Disse di non sapere che il Pizzoni avesse professate le eresie del Campanella, di sapere che costoro si scrivevano ma di non averne mai visto i caratteri, infine di non essere a sua notizia che alcuno avesse minacciato il Pizzoni e procurato fedi false contro di lui. Quanto alla materia degli articoli del fiscale, sopra ognuno di questi rispose o di non averne udito nulla o di non ricordarne nulla.—Valerio Bruno disse di aver conosciuto il Pizzoni in Soriano, ma non avergli mai parlato; di aver udito dal Soldaniero, quando lo fece cacciare dal convento insieme con fra Dionisio, che avea detto mille cose contro la fede, ma non avere saputo nulla di particolare. Non avea saputo nemmeno che avesse detto potersi mangiar carne ogni giorno. Così non potè dare alcuna notizia precisa, e su ciascuno articolo rispose non saperne nulla.—Finalmente il Petrolo disse di aver conosciuto il Pizzoni da due anni, ma non aver mai trattato con lui, di sapere che il Campanella era stato in Pizzoni e che gli era amico, onde si visitavano l'un l'altro; di non potere dir nulla delle opinioni di lui non avendolo trattato. Confermò che alla Roccella, un giorno o due prima della cattura, avea visto lettere venute al Campanella e scritte in cifra, che il Campanella gli disse provenienti dal Pizzoni e da non potersi intendere che tra loro due; dietro dimande d'ufficio, disse dapprima che la lettera in cifra non avea sottoscrizione, di poi che non sapeva se avesse sottoscrizione e che egli non la lesse nè poteva leggerla; (si ricordi che di questa cifra esisteva in processo la sola sottoscrizione del Pizzoni e del Campanella, vergate di mano di fra Cornelio). E in somma non potè dare la benchè menoma notizia delle cose che s'imputavano al Pizzoni, e fu negativo in tutto, dicendo che avea solo congetturato che il Pizzoni e il Campanella fossero amici intrinseci, perchè si scrivevano in cifra tra di loro.